Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1695 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23792-2019 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO ALIMENTO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ORIA (BR), VICO

TORRE SANTA SUSANNA 18;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 3379/2019 del TRIBUNALE di BARI depositata il

28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.J. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell’asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino (OMISSIS), originario di (OMISSIS), nell'(OMISSIS); di media scolarizzazione e di mestiere calzolaio; di essere fuggito dal proprio Paese perchè temeva di essere ucciso dalla matrigna (oppure, come aveva dedotto in seguito, da uno dei rapinatori che, irrompendo nell’abitazione della nonna, l’avevano uccisa).

Con decreto n. 3379/2019, depositato in data 28.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 atteso che non erano state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta in quanto non erano state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Il racconto, estremamente confuso e disarticolato, si appalesava anche inattendibile in quanto privo di coerenza interna; e neppure ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), in quanto la zona di provenienza del ricorrente non era caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile. Infine, la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata, in quanto non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del ricorrente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione O.J. sulla base di sei motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di una norma giuridica sostanziale o processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per radicale carenza di motivazione”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità del decreto e/o del procedimento, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame del ricorrente”.

1.3. – Con il terzo motivo, il richiedente eccepisce la “Nullità del decreto o del procedimento, per violazione del potere-dovere officioso del Giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente di questa Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 27310/2008), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del Paese d’origine)”.

1.5. – Con il quinto motivo, il richiedente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 alla L. n. 110 del 2017, all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

1.6. – Con il sesto motivo, il ricorrente censura la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. – Il secondo motivo è fondato.

2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acqusizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).

Nel caso di specie, non risulta che il Tribunale abbia assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.

3. – Va quindi accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo e dei rimanenti motivi terzo, quarto, quinto e sesto, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei motivi primo, terzo, quarto, quinto e sesto; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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