Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1695 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13118-2014 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MARCONI 15 – PALAZZO DELL’ARTE MODERNA, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS),in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9204/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/12/2013 R.G.N. 5951/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato D’AMBROSIO MASSIMO;

udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega orale Avvocato PANDOLFO

ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Latina, e rigettava la domanda proposta da T.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare dalla predetta Società intimata al primo in relazione all’addebito di responsabilità a seguito del rinvenimento in un cassonetto di 119 oggetti di corrispondenza la cui consegna era di competenza della zona assegnata al ricorrente.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto consistere l’addebito nella violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura della prestazione concretantesi nel dovere di garantire la custodia degli invii postali da consegnare e, pertanto. insussistenti i denunciati vizi formali relativi alla mancata individuazione da parte del giudice del titolo della responsabilità e al mutamento dell’oggetto della contestazione e, di contro sussistente e tale da integrare gli estremi del giustificato motivo soggettivo l’addebito mosso, per essere riconducibile al lavoratore il comportamento di inerzia cui il medesimo fa risalire la perdita degli oggetti postali ed essere tale comportamento pienamente sussumibile nella fattispecie di cui al CCNL di categoria art. 56, comma 5, lett. c).

Per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 2, comma 7, in relazione all’art. 2119 c.c. ed agli artt. 54. 55, 56 e 57 e art. 76 lett. e) del CCNL di categoria dell’11.7.2007, ribadisce l’eccezione di genericità della contestazione insita nell’incerta ascrivibilità dell’addebito a dolo o a colpa del lavoratore e tale da incidere sulla stessa percezione dell’addebito da parte del medesimo e sull’esercizio da parte sua del diritto di difesa come anche sull’operazione ermeneutica di sussunzione del fatto nelle ipotesi di illecito contemplate nel codice disciplinare recato dal CCNL.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inteso a censurare l’opzione della Corte territoriale di fondare su presunzioni, nella specie, a detta del ricorrente, prive di efficacia probatoria, il convincimento in ordine alla gravità del danno con conseguente illegittima inversione dell’onere della prova già censurata nel ricorso in appello ma del tutto pretermessa in sede di decisione da parte della Corte territoriale.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, si appalesano infondati.

In effetti, mentre appare congruamente motivata in relazione al tenore della contestazione e delle stesse giustificazioni presentate dal lavoratore l’individuazione da parte della Corte territoriale della connotazione soggettiva della mancanza addebitata in termini di mera colpa ab origine, così da risultare prive di fondamento le censure qui riproposte dal ricorrente con riguardo alla genericità della contestazione e all’immutazione, sotto il profilo soggettivo, della medesima ad opera della stessa Corte, la sussumibilità della mancanza medesima nella più grave ipotesi di illecito colposo di cui all’art. 56, comma 5, lett. c), del CCNL legittimante l’irrogazione della sanzione espulsiva emerge dalla formulazione del giudizio di proporzionalità in cui la valutazione della gravità della condotta è giudizio di fatto rimesso al giudice del merito a prescindere da qualsiasi impulso di parte e, ove congruamente motivato – come è a dirsi nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato sulla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dalla regolarità e sicurezza del servizio alla ravvisabilità di un danno grave alla Società e ai terzi – insindacabile in questa sede.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto del raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso notificato in data successiva al 31.1.2013.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri – accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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