Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16949 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 15/06/2021), n.16949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10550-2020 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso all’avvocato SIMONA MAGGIOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2821/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 13 agosto 2017, rigettava il ricorso proposto da A.C., dichiaratosi cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione presentata dal A., condivideva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente già espresso dal primo giudice, estendeva tale valutazione anche all’identità e all’indicazione del paese di provenienza e riteneva, di conseguenza, di essere esentata dall’acquisizione di aggiornate informazioni sull’asserito paese di provenienza della parte.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 10 ottobre 2019, ha proposto ricorso A.C. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto dirimente il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo e, al contempo, ha violato il dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti, a causa dell’omessa analisi dell’attuale situazione della zona ritenuta di provenienza del migrante.

Un simile errore avrebbe influenzato la valutazione dei presupposti per il riconoscimento tanto della protezione sussidiaria quanto di quella umanitaria, dovendosi quanto meno valorizzare sotto quest’ultimo profilo la situazione di insicurezza esistente in Nigeria.

5. Il secondo motivo lamenta la violazione della Convenzione EDU, artt. 6 e 13, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 7, della Dir. n. 32 del 2013 UE, art. 46 e dell’art. 111 Cost., in quanto la Corte d’appello, non procedendo a un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e diritto concernenti la controversia, non ha assicurato al richiedente il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a un giusto processo.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

6.1 Va premesso che la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dall’istante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, non risultava coerente, nè era plausibile in alcuni punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

6.2 Ambedue le censure muovono dal presupposto che la valutazione di non credibilità non fosse decisiva, in quanto la Corte di merito doveva comunque prendere in esame la “attuale situazione della zona di ritenuta di provenienza del ricorrente, ovvero Edo State, in Nigeria” (pag. 2).

La Corte d’appello, però, non ha affatto “ritenuto” che il migrante provenisse dalla Nigeria, ma ha rilevato, al contrario, che il richiedente asilo non aveva “dimostrato la propria identità e il Paese di provenienza” e in ragione di ciò si è considerata sollevata dall’onere di collaborazione istruttoria nell’acquisizione di “aggiornate informazioni sull’asserito (e non provato) Paese di origine del ricorrente” (pag. 6).

Una simile statuizione non si presta a censure.

La valutazione delle dichiarazioni rese a suffragio della domanda di protezione internazionale investe, all’evidenza, non solo le vicende raccontate, ma anche, e in primo luogo, l’identità e la provenienza del migrante.

E’ poi vero che il richiedente asilo non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda, quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo però quanto sia indispensabile per verificare il paese o la regione di provenienza (Cass. 13940/2020), nel senso previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 2, (a mente del quale fra la documentazione che il richiedente è tenuto a produrre, ove sia in suo possesso, deve annoverarsi quella concernente identità e cittadinanza).

Di conseguenza, se ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente asilo non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo riguardo alla propria vicenda personale, una simile regola non vale ove il giudizio di non credibilità investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. 14283/2019).

E ciò per l’ovvia considerazione che il giudizio di non credibilità, ove riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza, rende inutile ogni accertamento sulle condizioni ivi esistenti (Cass. 8819/2020).

Pertanto, la mancanza di documentazione attestante l’identità e la provenienza del richiedente asilo, ove sia accompagnata da una valutazione di non credibilità in merito al paese e alla regione di origine del migrante, esenta il giudice dal procedere alla verifica delle condizioni esistenti nel paese indicato come di provenienza, in quanto simili accertamenti, alla luce della falsità ravvisata anche rispetto a tale profilo delle dichiarazioni, risultano del tutto inutili ai fini del decidere.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA