Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16949 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4115/2019 proposto da:

E.H.D., avv. Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.H.D., cittadino (OMISSIS), propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Napoli del 31 dicembre 2018, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (egli argomentava di essere fuggito dal suo paese per il timore delle reazioni dello zio al suo rifiuto di sposare una donna gradita allo stesso e dei parenti della sua ex fidanzata cristiana da cui aveva avuto un figlio).

Il primo motivo denuncia l’acritico recepimento della valutazione della commissione territoriale e l’omessa istruttoria d’ufficio sulle condizioni di sicurezza del paese; il secondo motivo lamenta l’indicazione di fonti inattendibili relative alle suddette condizioni; il terzo riguarda il diniego della protezione umanitaria.

I primi due motivi sono inammissibili: non colgono nè censurano una delle autonome e autosufficienti rationes deadendi poste a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla motivata valutazione di non credibilità del racconto – e, per altro verso, censurano insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto il profilo della violenza generalizzata e del rischio di danno grave, indicando fonti informative aggiornate ed evidenziando che, comunque, lo zio era stato arrestato e che la sua ex fidanzata si era ormai sposata con un altro uomo, venendo meno il pericolo paventato in caso di rimpatrio; inammissibile è anche il terzo motivo che contesta incensurabili apprezzamenti di fatto, con i quali i giudici di merito hanno ritenuto che egli non sia persona vulnerabile, ai fini della protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva, avendo presentato atto di costituzione formale ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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