Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16949 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 04/08/2011), n.16949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

QATAR AIRWAYS – COMPAGNIA AEREA DELLO STATO DEL QATAR –

Rappresentanza Generale per l’Italia in persona del legale

rappresentante pro tempore (il Direttore Generale per l’Italia),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.S. NITTI 11, presso lo

studio dell’avv. BERTUCCI BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine della memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 763/2009 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA

– Sede Distaccata di Fiumicino del 24.8.09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. si è rilevato quanto segue:

La Prefettura di Roma impugna la sentenza 10.9.09 con la quale il G.d.P. di Civitavecchia – Fiumicino ha accolto l’opposizione proposta dalla Qatar Airways avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 91/07 del 21.11.08 relativa a sanzione amministrativa per violazione accertata dalla Polizia di Frontiera.

Il ricorso è inammissibile per le seguenti autonome ragioni:

è redatto da funzionario dell’Amministrazione mentre doveva esserlo da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– non è stato notificato alla controparte nelle forme di legge;

– la sentenza è appellabile e non ricorribile;

– non sono stati formulati quesiti di diritto. L’inammissibilità del ricorso sotto i rilevati profili va, pertanto, verificata da parte del Collegio in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio condivide le ragioni e la conclusione esposte nella relazione, avverso la quale nè il ricorrente nè il P.G. hanno sollevato obiezioni.

La Quatar Airways, sulla premessa d’essere venuta a conoscenza per mezzo di lettera raccomandata a.r. ricevuta dal difensore della richiesta formulata dalla Prefettura di Roma alla Suprema Corte di annullamento della sentenza n. 763/2009 del Giudice di Pace di Fiumicino, “per mero scrupolo difensivo” il 23.5.11 ha fatto pervenire memoria e nota spese.

Tali atti non hanno alcuna rilevanza processuale, in quanto, nel giudizio di cassazione, la difesa della parte intimata dev’essere svolta con controricorso e questo deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la corte perchè l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove non sia stato ritualmente proposto un controricorso ma solo depositata una memoria ex art. 378 c.p.c., tale l’atto non è qualificabile come controricorso e la procura speciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non è valida, dovendosi ritenere priva dì efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, e al quale, pertanto, resta anche preclusa la partecipazione alla discussione del ricorso.

Ne consegue che nulla è dovuto alla Quatar Airways a titolo di spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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