Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16948 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Terracina, con ordinanza n. 16/07, depositata il 12/02/07, nel

procedimento pendente tra:

L.G.;

COMUNE DI SPERLONGA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il Giudice di pace di Terracina, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dall’attrice a seguito di sentenza del Giudice di pace di Aversa che ha affermato la competenza del predetto giudice in ordine a opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, solleva conflitto negativo di competenza osservando che l’opposizione, ha ad oggetto verbale elevato dalla Polizia Municipale di Sperlonga e rientra quindi nella competenza territoriale del Giudice di pace non di Terracina, bensì di Fondi.

La richiesta sembra manifestamente fondata, essendo stato l’illecito accertato nel territorio del Comune di Sperlonga, rientrante nella circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Fondi”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., il quale non ha presentato conclusioni;

che le parti private non hanno presentato memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Fondi.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Fondi.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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