Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16948 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Terracina, con ordinanza n. 16/07, depositata il 12/02/07, nel
procedimento pendente tra:
L.G.;
COMUNE DI SPERLONGA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Il Giudice di pace di Terracina, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dall’attrice a seguito di sentenza del Giudice di pace di Aversa che ha affermato la competenza del predetto giudice in ordine a opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, solleva conflitto negativo di competenza osservando che l’opposizione, ha ad oggetto verbale elevato dalla Polizia Municipale di Sperlonga e rientra quindi nella competenza territoriale del Giudice di pace non di Terracina, bensì di Fondi.
La richiesta sembra manifestamente fondata, essendo stato l’illecito accertato nel territorio del Comune di Sperlonga, rientrante nella circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Fondi”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M., il quale non ha presentato conclusioni;
che le parti private non hanno presentato memorie;
che la relazione è condivisa dal Collegio;
che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Fondi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Fondi.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010