Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16948 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 15/06/2021), n.16948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10437-2020 proposto da:

E.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso all’avvocato ROBERTO CIVITA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1151/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2 gennaio 2019, ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da E.O.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata dall’ E. (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal paese di origine perchè minacciato dai parenti di una persona che era deceduta in un incidente stradale insieme al padre del migrante, che si trovava alla guida del veicolo), riteneva che non potesse riconoscersi all’ E. lo status di rifugiato, in quanto, stando alle dichiarazioni rese, non si era verificato nei suoi confronti alcun atto di persecuzione ricollegato a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale o per opinioni politiche.

Il conflitto fra il gruppo terroristico (OMISSIS) e le forze governative, confinato nella zona nord-orientale della Nigeria, non interessava la città di (OMISSIS), da cui proveniva l’appellante, dovendosi di conseguenza escludere sia il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sia l’esistenza di una situazione di insicurezza che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria.

A quest’ultimo fine non erano ravvisabili situazioni di vulnerabilità da tutelare, dato che non era possibile valorizzare le difficoltà dell’ E. di trovare lavoro nel paese di origine, nè sussistevano un effettivo inserimento lavorativo o circostanze familiari che legassero in modo significativo l’appellante al territorio italiano.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 13 marzo 2020, ha proposto ricorso E.O.M. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dei documenti prodotti con la memoria da ultimo depositata, in applicazione dell’art. 372 c.p.c..

5. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione della Convenzione Ginevra del 1951, art. 1; art. 2, lett. d), e) e f); della Dir. n. 2004/83/CE, artt. 6, 9 e 10; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), art. 10 Cost., comma 3, del diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato”, assume che la Corte d’appello abbia disatteso il dato normativo relativo al riconoscimento dello status di rifugiato politico senza tener conto del rapporto della polizia nigeriana, al cui interno erano segnalati quanto accaduto al genitore e le possibili conseguenze a cui l’ E. sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio.

6. La Corte d’appello ha reiteratamente spiegato che, a prescindere dalla credibilità del racconto del migrante, le sue stesse dichiarazioni non facevano alcun riferimento ai presupposti di persecuzione indispensabili (come ammette lo stesso motivo di doglianza in esame) perchè potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato.

A fronte di una simile motivazione il motivo di ricorso in esame non si confronta in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio d’appello e si limita a dolersi del mancato riconoscimento del rifugio politico.

Ne discende l’inammissibilità della censura.

Invero l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. n. 6496 del 2017, Cass. n. 17330 del 2015, Cass. n. 359 del 2005).

7. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, e) ed f) -del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27; art. 2, lett. d), e) ed f); della Dir. n. 2004/83/CE, artt. 13,15 e 18; della Dir. Europea n. 32 del 2013, artt. 16 e 38, della Convenzione EDU, artt. 6 e 13; della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47, e della Dir. Europea n. 32 del 2013, art. 46, del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria”, lamenta la mancata valorizzazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del rischio per il ricorrente di subire un danno grave in caso di rimpatrio a causa del perdurare e diffondersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

8. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/ 12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 18306 del 2019).

Non assumono, invece, alcuna rilevanza situazioni (quale il clima generale di violenza addotto nel motivo in esame), che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. n. 14350 del 2020).

9. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (TU. Imm.ne); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; della Dir. comunitaria n. 115 del 2008, che all’art. 6, par. 4; Dir. del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, n. 95 del 13 dicembre 2011”, sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente apprezzato, quali presupposti per il rilascio della protezione umanitaria, l’integrazione sociale dello straniero e la mancanza di una compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza; i giudici distrettuali, inoltre, avrebbero omesso di effettuare una valutazione comparativa fra la condizione di integrazione socio-economica raggiunta in Italia e la situazione che il migrante avrebbe affrontato in caso di rimpatrio, senza tener conto della documentazione attestante le possibili conseguenze a cui l’ E. sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio e l’attività lavorativa svolta come disc-jockey.

10. Il motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale, preso atto del fatto che la difesa nulla aveva replicato alle argomentazioni del primo giudice in merito all’inattendibilità del racconto, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole neppure della protezione umanitaria, sia perchè nella città di (OMISSIS) non esisteva alcuna situazione di conflitto, sia in assenza di “un effettivo inserimento lavorativo” o di “circostanze familiari che leghino in modo significativo l’appellante al territorio italiano”.

Sono state così considerate tanto le condizioni di rimpatrio, quanto la situazione vissuta in Italia al fine di verificare l’esistenza di un’eventuale situazione di vulnerabilità.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 2017).

11. Il quarto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto e per omessa valutazione, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte in relazione l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, si duole del fatto che la Corte distrettuale, con una motivazione apodittica e apparente, non abbia minimamente considerato la documentazione fornita dal ricorrente, costituita da un rapporto della polizia nigeriana, che segnalava la vicenda della morte del padre e le possibili conseguenze a cui il ricorrente poteva andare incontro in caso di rimpatrio, nonchè da una serie di locandine, manifesti pubblicitari e post di eventi musicali attestanti l’attività lavorativa del richiedente asilo come disc-jockey.

12. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente infatti non ha trascritto il contenuto dei documenti asseritamente trascurati rispetto alla parte oggetto di doglianza nè ha fatto un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, così come non ha spiegato dove gli stessi ora si rinverrebbero; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in esame (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 4980 del 2014, Cass. n. 5478 del 2018, Cass. n. 14784 del 2015 e Cass. n. 8569 del 2013).

Quanto poi all’omesso esame di locandine, manifesti pubblicitari e post di eventi musicali è sufficiente rilevare la mancanza di decisività di simili documenti, posto che la sussistenza di un’occupazione lavorativa non si prova certo con materiale divulgativo di un simile tenore.

13. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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