Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16948 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4114/2019 proposto da:

I.I., avv. Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

I.I., cittadino del (OMISSIS), ricorre avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 29 dicembre 2018, che aveva rigettato dichiarando inammissibile la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, per nullità della procura al difensore sottoscritta dalla parte analfabeta con crocesegno, dopo avere inutilmente concesso termine per riconferirla (con atto notarile).

Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 157 c.p.c., deducendo che il giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio, in mancanza di eccezione della controparte rimasta contumace, la nullità della procura speciale alle liti che conteneva l’esatta indicazione del suo nome e delle sue generalità, essendo irrilevante l’illeggibilità della firma.

Al ricorso in esame è allegata procura speciale, che è affetta da analogo vizio, essendo sottoscritta mediante crocesegno.

Nella giurisprudenza di questa Corte è acquisito il principio secondo cui la procura alle liti sottoscritta con crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell’atto giudiziale, atteso che la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini della individuazione dell’autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, purchè decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce la procura e non è integrata, pertanto, da un segno di croce vergato al posto della firma (Cass. n. 6883 del 2020, n. 7305 del 2004). Correttamente il tribunale ha rilevato d’ufficio la nullità della procura – essendo infondata la tesi del ricorrente che contesta il potere del giudice di rilevarla d’ufficio (cfr. Cass. n. 6439 del 2009) – e fissato termine perentorio per la regolarizzazione della stessa mediante atto pubblico.

Si tratta, infatti, di un vizio sanabile – come risulta dalla riforma dell’art. 182 c.p.c., comma 2, e già ritenuto dalla giurisprudenza nei casi di difetto di ius postulandi in capo al difensore (Cass. n. 24212 del 2018), non essendo ostativo il principio espresso dall’art. 125 c.p.c., comma 2, la cui sfera applicativa riguarda esclusivamente l’ipotesi della procura materialmente inesistente, non quella della procura nulla, quando rilasciata prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata – ma non sanato nel caso in esame, non avendo la parte provveduto a regolarizzare la procura nel termine dato dal giudice.

Il ricorso è dunque inammissibile, essendo assorbiti gli altri motivi incidenti sul merito delle domande proposte nel giudizio.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva, avendo presentato atto di costituzione formale ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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