Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16947 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7321/2009 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato MASTROBUONO Sebastiano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOZE SERGIO, giusta

delega a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

P.L. in T., elettivamente domiciliata i-n

ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato DELFINI

Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERDON BOGDAN, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10379/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 23.11.07, depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Moze che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 ibis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il giudizio ha per oggetto azione negatoria di servitù di passaggio fino alla pubblica via su particelle di terreno contigue distinte con i nn. 761 e 739, proposta dalla proprietaria di esse, sig.ra P.L., contro il sig. Z.U. (e poi proseguita nei confronti del successore a titolo particolare di questi nella proprietà del fondo dominante, sig. Z.P.), nonchè domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta usucapione del diritto di transito in contestazione, ma sulla sola particella n. (OMISSIS) (per mero errore dello Z., che infatti chiese poi in separato giudizio l’accertamento dell’usucapione del transito sulla particella n. (OMISSIS)).

Con la sentenza oggetto di ricorso – per revocazione – questa Corte ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda principale e di rigetto della riconvenzionale pronunciata dalla Corte di appello di Trieste quale giudice di rinvio (a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado), sul rilievo del difetto di accertamento di un titolo del sig. Z. per il transito sulla particella n. (OMISSIS) – il giudizio relativo al quale si era concluso con decisione meramente processuale – e della inscindibile continuità del passaggio su entrambe le particelle (la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS)).

La domanda di revocazione viene argomentata con l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte confondendo le parti in causa ed invertendone le posizioni.

Il ricorso sembra, però, inammissibile, perchè basato su una errata interpretazione della sentenza impugnata sia nei singoli passaggi richiamati nel ricorso, sia, soprattutto, nel suo senso complessivo:

il quale consiste nel rilievo che, non essendo stato accertato il titolo dello Z. (non certo della P.) per transitare sulla particella n. (OMISSIS) del fondo servente, era impossibile riconoscere al medesimo Z. analogo titolo quanto alla contigua particella n. 739, specificamente dedotta in giudizio, non essendo l’inscindibile passaggio esercitabile per saltum”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio, non sussistendo il lamentato errore di fatto;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

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