Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16947 del 12/08/2020
Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16947
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4113/2019 proposto da:
S.M., avv. Vincenzina Salvatore;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
31/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
S.M., cittadino (OMISSIS), propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Napoli del 31 dicembre 2018, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (argomentava di essere fuggito dal suo paese per il timore delle reazioni dei parenti del suo aggressore che aveva ucciso).
Il primo motivo denuncia l’acritico recepimento della valutazione della commissione territoriale e l’omessa istruttoria d’ufficio sulle condizioni di sicurezza del paese; il secondo motivo lamenta l’indicazione di fonti inattendibili relative alle suddette condizioni; il terzo riguarda il diniego della protezione umanitaria.
I primi due motivi sono inammissibili: non colgono nè censurano una delle autonome e autosufficienti rationes decidendi poste a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla motivata valutazione di inattendibilità del racconto – e, per altro verso, censurano insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto il profilo della violenza generalizzata e del rischio di danno grave, indicando fonti informative aggiornate; il tribunale ha anche evidenziato che il cittadino straniero non aveva mai esternato un timore di arresto e che, pur potendo, non aveva mai chiesto tutela alle autorità locali di polizia; inammissibile è anche il terzo motivo che contesta incensurabili apprezzamenti di fatto, con i quali i giudici di merito hanno ritenuto che egli non sia persona vulnerabile ai fini della protezione umanitaria.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva, avendo presentato atto di costituzione formale ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020