Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16947 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7187/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO,

21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA FELICE COLANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 421/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05,12017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza emesso dalla Corte d’appello di Lecce n. 421/2014, notificata il 12 gennaio 2015, con la quale è stata confermata la pronuncia di prime cure che aveva disatteso la domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposta dalla ricorrente;

che la Corte territoriale hai confermato l’esclusione dei crediti vantati da Equitalia, operata dal giudice d prime cure per la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, indicate negli estratti di ruolo allegati alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, ritenendo insufficienti, a tal fine, i soli estratti di ruolo, per di più prodotti in copia munita di certificazione di conformità solo nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.;

che la procedura fallimentare ha replicato con controricorso e con memoria.

Considerato che:

per quanto concerne il Primo motivo di ricorso, non è influente l’anteriorità dell’istanza di ammissione al passivo proposta da Equitalia Sud s.p.a. rispetto al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha modificato il disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, consentendo l’ammissione al passivo dei crediti tributari sulla base del semplice ruolo atteso che neppure nel regime previgente era normativamente previsto che il titolo per l’insinuazione al passivo dovesse consistere necessariamente nella cartella notificata;

Ritenuto che:

invero, il disposto dell’art. 25, del citato D.P.R. che impone al concessionario di notificare la cartella entro un termine di decadenza si limiti a prevedere un adempimento sostitutivo della notificazione del precetto, come è reso evidente dalla disposizione secondo cui “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (comma 2 della norma succitata), adempimento che non è necessario per la proposizione della domanda di ammissione al passivo, senza considerare che il ruolo comunque è atto esecutivo (D.P.R., n. 606 del 1973, art. 49);

non possa neppure obiettarsi, come ha fatto il controricorrente, che la notificazione della cartella sarebbe necessaria per consentire al curatore, in esito all’ammissione con riserva imposta dall’art. 88 del più volte citato D.P.R., posto che l’organo fallimentare viene compiutamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda e può impugnare la medesima avanti al giudice tributario, così come autorizza il dettato del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, lett. d), prescindendo dalla cartella in considerazione della specifictà della procedura fallimentare e di conseguenza dell’inutilità di atti volti a rendere possibile l’esecuzione singolare (Cass. 31/05/2011, n. 12019);

Considerato che:

quanto al secondo motivo, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo nor trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria (Cass. 25/02/2011, n. 4708);

Ritenuto che:

pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificate, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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