Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16947 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16947
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
E.G.;
– Intimato –
avverso la sentenza n. 7523/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
27.10.08, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 27.10.2008 – 16.9.2009 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da E. G. nei confronti della Poste Italiane spa, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 6.6.2000 – 30.9.2000, rigettando la domanda di risarcimento del danno; per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi; l’intimato E.G. non ha svolto attività difensiva; in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso;
tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006);
3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011