Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16946 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2958/2009 proposto da:
I.N., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
PREFETTO P.T. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36340/2007 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
depositata l’11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Come risulta, da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 27 ottobre 2008, non è stato depositato a tutto il 10 febbraio 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato (per la parte contro ricorrente), che non hanno presentato o conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio, onde il ricorso va dichiarato improcedibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010