Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16946 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

18.6.09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 18.6 -16.9.2009 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda di D.A. diretta alla declaratoria di nullità dei termine apposto al contratto di lavoro dalla medesima concluso con la Poste Italiane spa per il periodo 18.12.2001 -31.12.2002; avverso tale sentenza D.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimata Poste Italiane spa ha resistito con controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della resistente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. a sostegno del decisum, per ciò che qui rileva, la Corte territoriale ha svolto due ragioni, ciascuna di per sè decisiva:

a) la prima – e principale – in base alla quale la causale posta a fondamento del contratto di che trattasi (“esigenze tecniche, organizzative e produttive della struttura operativa ove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie”), in quanto ricalcante una delle ipotesi di legittima apposizione del termine previste dall’art. 25 del CCNL, scaturente dalla delega disciplinata dalla L. n. 56 del 1987 alle parti collettive in materia di individuazione di ulteriori ipotesi di apposizione del termine ai contratti di lavoro, giustificava e rendeva legittimo il termine apposto, a nulla rilevando che la scadenza del contratto ricadesse in un momento in cui non era più operativa la deroga di cui alla novella n. 368 del 2001, art. 11, comma 2 in forza dell’art. 74 del medesimo CCNL, poichè occorreva fare riferimento, in base ai principi generali, al momento della stipula di detto contratto e non a quello della scadenza, sicchè il contratto medesimo doveva ritenersi ricompreso nella deroga prevista dal ridetto art. 11, comma 2, senza alcun riguardo alla sua scadenza; b) la seconda – svolta peraltro concessivamente (“.. .quand’anche si ritenesse il contratto de quo coperto dal CCNL del 2001 solo sino alla sua scadenza (31 dicembre 2001) e soggetto per il periodo residuo alla disciplina della novella n. 368 del 2001…”), in base alla quale il contratto sarebbe stato da reputarsi conforme al dettato del D.Lgs. n. 368 del 2001, atteso il soddisfacimento delle esigenze di specificità delle ragioni relative all’apposizione del termine (in particolare per la riferibilità a quella di carattere sostitutivo per la quale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 autorizza la stipula del contratto a tempo determinato), ed essendo stata inoltre la clausola contrattuale integrata dalla indicazione delle mansioni di adibizione della lavoratrice e dell’ufficio di destinazione e, in ogni caso, dalle acquisite risultanze istruttorie riguardo all’incremento della corrispondenza nel periodo di riferimento;

3. con i due mezzi la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2967 c.c., nonchè del vizio di motivazione, la seconda delle suddette ragioni decisorie, ma nient’affatto la prima;

trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2499/1973;

7948/1999; 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005; 9247/2006;

2272/2007; 24540/2009; 3386/2011);

4. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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