Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33197/2018 proposto da:

E.S., domiciliato in Roma presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzina

Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.S., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), e, conseguentemente, dell’art. 1 Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo il decidente denegato il riconoscimento delle misure richieste senza aver proceduto all’esame individuale della domanda e alla consultazione di fonti informative precise ed aggiornate circa la situazione del paese di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)); 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 avendo il decidente denegato la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria malgrado l’instabilità socio-politica del paese di provenienza e la situazione di violenza indiscriminata diffusa sull’intero territorio; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria senza distinguere questa dalla protezione internazionale e senza apprezzare le ragioni di migrazione ed i rischi affrontati dal ricorrente per giungere nel nostro paese, la situazione del paese di provenienza ed il positivo percorso di integrazione sociale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è infondato in ragione di entrambe le doglianze esposte.

Il Tribunale ha emesso il negativo pronunciamento oggetto di ricorso all’esito di una particolareggiata ricognizione delle vicende anteatte riferite dal ricorrente, a commento delle quali ha esternato un conclusivo giudizio che esclude la sussistenza di un fumus persecutionis ed il rischio di un danno grave legittimanti l’adozione della misura richiesta.

Non v’è dubbio che, pur se la vicenda scrutinata – segnatamente in relazione alla posizione di richiedenti provenienti dalla medesima regione – possa presentare tratti ricorrentemente comuni, tanto che i giudizi che se ne occupano si concludono sovente con una pronuncia di rigetto, nella specie il Tribunale abbia esattamente ottemperato al dettato normativo che si assume violato.

Nè per vero può addebitarsi al decidente di non aver delibato la specie in conformità a fonti informative precise ed attuali, al contrario avendo il Tribunale stimato il punto alla stregua delle risultanze emergenti dai rapporti EASO ed avendo ritenuto, in ragione di quanto da essi risultante, che la regione di provenienza (Lagos State) versi in una situazione di grave instabilità riconducibile alle condizioni previste dalla legge per l’acceso alla protezione sussidiaria

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso, invero, che secondo lo stabile intendimento di questa Corte “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria” (Cass., Sez. VI-I, 02/04/2019, n. 9090), la rappresentata doglianza si rivela eccentrica rispetto all’errore di diritto lamentato, posto che il ricorrente reclama il riconoscimento della misura allegando non già lo specifico rischio dedotto dalla norma a presupposto per la sua adozione, ma una condizione di diffusa violenza imputabile a fenomeni di criminalità comune o all’attività dei gruppi dediti al cultismo, circostanze, che non integrano la fattispecie astratte ed escludono di conseguenza la sussistenza dei presupposti per far luogo riconoscimento qui richiesto.

4. Il terzo motivo di ricorso – ricordato previamente che secondo quanto si afferma stabilmente da questa Corte “la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079) – è anch’esso inammissibile, poichè è inteso a rivedere lo sfavorevole apprezzamento operato dal decidente di merito delle circostanze di fatto dedotte a fondamento dell’istanza, sicchè esso si sostanzia nella postulazione di un nuovo giudizio di fatto che non è compito di questa Corte esperire.

5. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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