Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8131-2012 proposto da:

BATTISTINI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO GALASSI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO BATTISTINI S.R.L., in persona del Curatore

Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso l’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO BIOLCA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., T.C.;

– intimati –

Nonchè da:

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso l’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO D’IGNAZIO, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BATTISTINI S.R.L. (p. i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO GALASSI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO BATTISTINI S.R.L., T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GALASSI EUGENIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale MPS,

l’Avvocato D’IGNAZIO PIETRO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale e condanna la

parte soccombente alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14-2-2012 la corte d’appello dell’Aquila rigettava il reclamo proposto dalla Battistini s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Teramo ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei creditori T.C. e Mps Gestione crediti s.p.a..

Riteneva di gran lunga superata la soglia dell’esposizione afferente i debiti scaduti, tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria prefallimentare, anche a prescindere dal credito vantato dalla banca.

In sintesi osservava: – che, in relazione ai titoli cambiari prodotti dalla banca, le norme sul disconoscimento di scrittura privata e sulla conseguente necessità di verificazione non potevano applicarsi in sede fallimentare, essendo rimessa al giudice la valutazione incidenter tantum di ogni contestazione dei crediti vantati; – che era stata invero acquisita una scrittura ricognitiva di ingenti debiti nei confronti della banca, sottoscritta dall’amministratore Angelo Ricci su carta intestata della Battistini s.r.l.; – che non era rilevante la circostanza che la banca, il cui credito era rimasto insoddisfatto, fosse intervenuta in una procedura esecutiva promossa da terzi; – che l’ulteriore credito erariale era esigibile, non potendo la fallita giovarsi della cd. moratoria fiscale del D.L. n. 39 del 2009, ex art. 5, comma 3, in relazione agli eventi sismici della zona, sia perchè essa non aveva sede legale od operativa nei comuni facenti parte del “cratere” dell’Aquila, sia perchè in ogni caso si trattava di debiti già da tempo scaduti; che l’insolvenza era desumibile dalla progressiva costante crescita dell’indebitamento risultante dai bilanci, a fronte della speculare progressiva e costante contrazione dei ricavi, nonchè dai numerosissimi protesti anche per rilevanti importi; – che il debito fiscale – ammontante a oltre 900.000,00 Euro – era stato accertato dalla guardia di finanza nel corso di indagini penali e i relativi documenti, prodotti in sede di precisazione delle conclusioni, potevano essere utilizzati in quanto divenuti accessibili solo a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini e, in ogni caso, in base ai poteri istruttori attribuiti al giudice fallimentare.

Avverso la sentenza della corte d’appello, la società Battistini ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi.

Si sono costituite con controricorsi la curatela del fallimento e la Mps Gestione crediti s.p.a., quest’ultima proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato al quale la ricorrente principale ha replicato con controricorso. Si è poi costituita la Banca Monte dei Paschi di Siena, incorporante Mps gestione crediti s.p.a. Infine le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nel ricorso principale si deducono:

(1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 9, per insussistenza del requisito di fallibilità, posto che l’istanza di fallimento di Mps gestioni crediti si era basata su titoli cambiari disconosciuti, rispetto ai quali l’istante non si era valsa della verificazione;

(2) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, dovendo ritenersi applicabili in sede fallimentare le norme sul disconoscimento di scrittura privata;

(3) contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della ritenuta inapplicabilità delle dette norme;

(4) omessa motivazione su fatto controverso decisivo, atteso che le missive portanti la pretesa ricognizione di debito, richiamata dalla corte d’appello, erano state a loro volta disconosciute;

(5) consequenziale violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e seg. c.p.c., in ordine al medesimo profilo;

(6) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 39 del 2009, art. 5 e delle successive ordinanze del p.c.m. quanto ai debiti fiscali dei soggetti colpiti dal sisma dell’Aquila;

(7) omessa motivazione su fatto controverso decisivo inerente la valutazione dell’utile di esercizio dell’anno 2008.

2. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Mps gestione crediti ascrive invece alla sentenza di non aver considerato che essa difettava di titolarità passiva rispetto alle questioni e alle domande specificamente proposte dalla reclamante, avendo richiesto il fallimento non in proprio ma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena.

3. – All’esame del ricorso principale è da anteporre la premessa che per gli imprenditori commerciali insolventi, soggetti alle disposizioni sul fallimento, la dichiarazione di fallimento non ha luogo, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c., se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.

La corte d’appello, nel caso specifico, ha accertato l’insolvenza in base ai bilanci della società relativi agli anni dal 2005 al 2008, stante la progressiva costante crescita dell’indebitamento (infine attestato come infra) e l’inesorabile decrescita dei ricavi, con numerosissimi protesti per rilevanti importi anche da parte di creditori diversi dagli istanti.

L’ammontare dei debiti è stato indicato: (a) in Euro 915.706,24 quanto ai debiti verso l’erario, così “come allegato dalla curatela, senza contestazione specifica della reclamante”; (b) in Euro 798.047,71 e in Euro 829.986,30 quanto ai debiti attestati nello stato passivo esecutivo, rispettivamente, in privilegio e in chirografo.

4. – Tanto premesso, nel ricorso principale si fanno questioni in ordine all’insolvenza sotto un duplice punto di vista: (a) in relazione all’indebitamento verso la banca; (b) in relazione al risultato di esercizio 2008.

L’ammontare dell’indebitamento e, prima ancora, l’ammontare dei debiti scaduti al momento del fallimento, trova contestazione nei motivi da uno a cinque del ricorso principale – per questo suscettibili di unitario esame – in base al rilievo di avvenuto disconoscimento delle cambiali depositate da Mps Gestioni crediti e della scrittura ricognitiva di debito a firma del legale rappresentante della società.

Al riguardo questa corte ha già chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice. Sicchè il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d’ufficio e con ogni mezzo (v. Sez. 1^ n. 11494-14, n. 14064-07).

Questa considerazione elide la rilevanza dell’argomento giuridico speso nei sopra detti motivi, almeno nella genericità del contrapposto enunciato che lo caratterizza.

Tuttavia reputa la corte di dover anche integrare l’orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 11494-14 appena citata, osservando che il problema sottostante non è solo correlato alla natura sommaria del procedimento prefallimentare, certamente ridefinito con accentuazione del profilo cognitorio dalla riforma infine attuata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 e dal D.L. n. 179 del 2012, ma ancora declinabile come peculiare in ragione della funzione e degli interessi sottesi e delle connesse esigenze di celerità e di speditezza.

Il problema è in verità legato all’oggetto stesso del procedimento per dichiarazione di fallimento, che non è funzionale all’accertamento (o alla verifica) del credito della parte istante, ma all’accertamento dello stato d’insolvenza.

Il procedimento tende al riscontro dei presupposti per l’instaurazione della procedura concorsuale senza un preciso accertamento delle obbligazioni gravanti sull’imprenditore, e ogni modalità di disconoscimento del credito posto a base dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, permeata da tale specifica funzione, suppone l’indagine incidenter tantum per non trasformare l’oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell’iniziativa di parte.

In altre parole, lo stato di insolvenza può (e deve) essere accertato in forza della situazione reale, non (solo) della situazione specificamente rappresentata dal creditore istante.

5. – Da tanto deriva il rigetto dei citati motivi da uno a cinque, attesa la situazione di insolvenza come complessivamente accertata dalla corte d’appello.

Invero è inammissibile il settimo motivo del ricorso principale, nel quale si lamenta una presunta omessa valutazione del risultato di esercizio del bilancio 2008, asseritamente attestato in perdita per soli Euro 8.184,80.

Tale motivo è, da un lato, assertorio e involgente questione di pieno merito, considerato che la sentenza ha preso in esame il fatto storico di riferimento valutandolo in termini affatto diversi, donde col citato settimo motivo si intende rimettere in discussione per l’appunto quella valutazione che, invece, è istituzionalmente riservata al giudice di merito; e dall’altro, anche a voler sorvolare su questo profilo, comunque involge una questione non decisiva, avendo la corte territoriale correttamente valutato l’insolvenza secondo globalità, in base all’andamento dell’attività d’impresa desumibile dai bilanci delle ultime quattro annualità e da forme classiche di esteriorizzazione dell’incapacità di soddisfacimento delle obbligazioni quali i protesti, oltre tutto elevati per somme rilevanti da distinti soggetti creditori (L.Fall., art. 5).

6. – Il sesto motivo è a sua volta inammissibile, per difetto di interesse prima ancora per difetto di autosufficienza.

In esso è denunziata la violazione della cd. moratoria erariale ex D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5 convertito, con modificazioni, in L. 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze del presidente del consiglio dei ministri per i soggetti colpiti dal sisma dell’Aquila.

Può osservarsi che la ricorrente ha omesso di precisare a quali fini la moratoria era stata in effetti invocata, se cioè in relazione alla verifica dello stato di insolvenza o del superamento della soglia dell’ammontare dei debiti scaduti. E questo non soddisfa il fine di autosufficienza del ricorso.

A ogni modo il rigetto delle restanti censure fa sì che lo scrutinio di codesta non avrebbe alcuna influenza sulla sentenza impugnata, in ogni caso destinata a rimanere ferma, con conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione (v. ex aliis Sez. un. n. 7931-13).

7. – E’ assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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