Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.07/07/2017), n. 16945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9967/2016 proposto da:
IMCONF SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. RAFFAELE
TOMMASINI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASSALACQUA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIO ARMELLINI in virtù di procura in calce
al controricorso;
P.M.T., G.C., domiciliati in ROMA
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e
difesi dall’avv. ANTONIO GATTO in virtù di procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017