Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9967/2016 proposto da:

IMCONF SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. RAFFAELE

TOMMASINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASSALACQUA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO ARMELLINI in virtù di procura in calce

al controricorso;

P.M.T., G.C., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avv. ANTONIO GATTO in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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