Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. quale erede legittima di M.N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. TRISCHITTA GIUSEPPE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO

DEGLI INTERNI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 234/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’11.2.2010, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’11.2 – 17.3.2010 la Corte d’Appello di Messina, aderendo alle conclusioni del CTU nominato in primo grado, rigettò il gravame proposto da M.N. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.1.2005, anzichè, come richiesto, dal 30.12.2002, data di presentazione della domanda amministrativa;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. M., quale erede del deceduto M.N., ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

l’Inps ha resistito con controricorso, eccependo altresì la mancata prova, da parte della ricorrente, della dedotta sua qualità di erede di M.N.;

gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero degli Interni non hanno svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l’erede deve provare, in presenza di apposita eccezione di controparte e a pena d’inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa, trattandosi, nella specie, di fatti costitutivi del diritto di impugnazione e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10022/1997; 6238/2006; 14784/2006);

nel caso di specie la ricorrente ha provato documentalmente il decesso dell’originario ricorrente, ma non la sua dedotta qualità di erede legittima del medesimo;

al predetto fine non è infatti utile la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 30.6.2009 dalla ricorrente e prodotta con la memoria depositata, poichè, giusta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 10153/1998; Cass., nn. 26937/2006;

10191/2010);

ciò conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

3. ferme per il loro carattere assorbente le considerazioni che precedono, ritiene altresì il Collegio la condivisibilità delle ulteriori osservazioni contenute nella relazione;

3.1 con l’unico articolato motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che: a) non sia stato considerato che le patologie riscontrate dall’ausiliario già risultavano esistenti in base ad un certificato redatto il 3.9.2002 e che il M. aveva subito un ricovero ospedaliero, sempre per tali patologie, nell’agosto di quello stesso anno; b) non sia stata ritenuta, sulla base di una valutazione effettuata dalla AUSL (OMISSIS) di Messina nel 2003, per patologie documentate l’anno prima, la necessità, già all’epoca, di un accompagnatore per compiere gli atti della vita quotidiana e per deambulare; c) non sia stato considerato che, stante la progressiva evoluzione delle infermità diagnosticate, la decorrenza della prestazione avrebbe dovuto essere fissata ad almeno sei mesi prima del relativo accertamento;

3.2 i primi due suddetti profili di doglianza sono improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per non essere stata dimessa, con il ricorso per cassazione, la documentazione su cui le censure si fondano, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dei fascicoli di parte afferenti ai gradi di merito, nè l’indicazione nell’indice del fascicolo di cassazione della collocazione dei documenti richiamati ed essendo invece necessario che tale specifica indicazione sia contenuta nel ricorso stesso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15628/2009; 2966/2011);

3.3 il terzo profilo è manifestamente infondato, poichè, come si legge nell’impugnata sentenza, il CTU visitò il M. nel mese di aprile del 2006 e, “tenuto conto dello stato di salute riscontrato al momento della visita in rapporto all’evoluzione clinica delle patologie”, ritenne che le stesse, dal gennaio 2005, fossero di gravita tale da impedirgli di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana; ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, già il CTU aveva fissato ad epoca anteriore all’accertamento dello stato invalidante la decorrenza del medesimo ai fini de quibus;

4. in definitiva il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., stante la presenza nel ricorso di dichiarazione reddituale di esonero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA