Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16944 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Palermo – Sezione Staccata di Carini, con ordinanza n. R.G. 661/07,

depositata il 26.9.08, nel procedimento pendente fra:

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

D.R., A.G., D’.RI.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Tribunale di Palermo Sezione distaccata di Carini ha sollevato di ufficio, in causa di impugnazione di delibera assembleare condominiale, conflitto di competenza nei confronti del Giudice di pace del luogo, il quale, adito a seguito di ordinanza declinatoria di competenza emessa dal medesimo Tribunale, ha dichiarato a sua volta, con sentenza 22 novembre 2006, n. 695, la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale;

che, avviata la procedura ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento della richiesta del Tribunale e la declaratoria di competenza del Giudice di pace;

che nessuna della parti private ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la richiesta del Tribunale va accolta, per l’assorbente ragione che la questione dell’incompetenza per materia del Giudice di pace è stata posta (da una delle parti) solo alla terza udienza davanti a lui (non considerandosi l’udienza dell’11 luglio 2006, di mero rinvio a causa dell’astensione degli avvocati), e dunque oltre il termine perentorio della prima udienza previsto dall’art. 38 c.p.c., comma 1 (cfr., da ult., Cass. 11185/2008);

che va conseguentemente dichiarata la competenza del Giudice di pace di Carini.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Carini e dispone la riassunzione della causa davanti a lui entro sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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