Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16944 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33196/2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 4 e 14 avendo il decidente denegato la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria malgrado l’instabilità socio-politica del paese di provenienza e la situazione di violenza indiscriminata diffusa sull’intero territorio; 2) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria senza distinguere questa dalla protezione internazionale e senza apprezzare le ragioni di migrazione ed i rischi affrontati dal ricorrente per giungere nel nostro paese, la situazione del paese di provenienza ed il positivo percorso di integrazione sociale.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata. Memoria del ricorrente ex art. 380-bis, c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è inammissibile.

Premesso, invero, che secondo lo stabile intendimento di questa Corte “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria” (Cass., Sez. VI-I, 02/04/2019, n. 9090), la rappresentata doglianza si rivela eccentrica rispetto all’errore di diritto lamentato, posto che il ricorrente reclama il riconoscimento della misura allegando non già lo specifico rischio dedotto dalla norma a presupposto per la sua adozione, ma una condizione di diffusa violenza imputabile a fenomeni di criminalità comune o all’attività dei gruppi dediti al cultismo, circostanze, che non integrano la fattispecie astratta ed escludono di conseguenza la sussistenza dei presupposti per far luogo riconoscimento qui richiesto.

3. Il secondo motivo di ricorso – ricordato previamente che secondo quanto si afferma stabilmente da questa Corte “la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079) – è anch’esso inammissibile, poichè è inteso a rivedere lo sfavorevole apprezzamento operato dal decidente di merito delle circostanze di fatto dedotte a fondamento dell’istanza, sicchè esso si sostanzia nella postulazione di un nuovo giudizio di fatto che non è compito di questa Corte esperire.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA