Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16944 del 10/08/2016
Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27815-2010 proposto da:
FIN.SE.TUR. S.R.L. (C.E./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMELIA MAZZUCCHI,
ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.;
– intimata –
Nonchè da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già BANCA INTESA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l’avvocato
BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCIANO PONTIROLI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (p.i. (OMISSIS)) nuova denominazione
sociale assunta da BANCA INTESA MEDIOCREDITO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso l’avvocato LEOPOLDO APERIO BELLA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
BIANCHI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
FIN.SE.TUR. S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMELIA MAZZUCCHI,
ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1908/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2016 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato I. NEGRO, con delega, che ha
chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
R. CATALANO, con delega, che ha chiesto la cessazione della materia
del contendere;
udito, per la controricorrente al ricorso incidentale MEDIOCREDITO,
l’Avvocato L. APERIO BELLA che ha chiesto la cessazione della
materia del contendere;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità per carenza
di interesse.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento avente ad oggetto: conferma di provvedimento cautelare circa la riduzione di ipoteca, nonchè varie domande di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, con riferimento tra l’altro ad una segnalazione alla “Centrale rischi”, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 24/6/2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Banca Intesa spa al pagamento in favore di FIN.SE.TUR srl della ulteriore somma di Euro 59.870,98.
Ricorre per cassazione la Fin.se.tur srl.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l’Intesa SanPaolo s.p.a..
Resiste altresì con controricorso Mediocredito Italiano spa.
E’ stato depositato atto di istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritto dalla tre parti, con richiesta di compensazione delle spese.
Va dato atto della congiunta manifestazione di volontà delle parti, che dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione della causa.
Vanno pertanto dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione integrale delle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016