Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16944 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27815-2010 proposto da:

FIN.SE.TUR. S.R.L. (C.E./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMELIA MAZZUCCHI,

ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già BANCA INTESA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l’avvocato

BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIANO PONTIROLI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (p.i. (OMISSIS)) nuova denominazione

sociale assunta da BANCA INTESA MEDIOCREDITO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso l’avvocato LEOPOLDO APERIO BELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

BIANCHI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

FIN.SE.TUR. S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMELIA MAZZUCCHI,

ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1908/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato I. NEGRO, con delega, che ha

chiesto la cessazione della materia del contendere;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

R. CATALANO, con delega, che ha chiesto la cessazione della materia

del contendere;

udito, per la controricorrente al ricorso incidentale MEDIOCREDITO,

l’Avvocato L. APERIO BELLA che ha chiesto la cessazione della

materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità per carenza

di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento avente ad oggetto: conferma di provvedimento cautelare circa la riduzione di ipoteca, nonchè varie domande di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, con riferimento tra l’altro ad una segnalazione alla “Centrale rischi”, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 24/6/2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Banca Intesa spa al pagamento in favore di FIN.SE.TUR srl della ulteriore somma di Euro 59.870,98.

Ricorre per cassazione la Fin.se.tur srl.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l’Intesa SanPaolo s.p.a..

Resiste altresì con controricorso Mediocredito Italiano spa.

E’ stato depositato atto di istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritto dalla tre parti, con richiesta di compensazione delle spese.

Va dato atto della congiunta manifestazione di volontà delle parti, che dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione della causa.

Vanno pertanto dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione integrale delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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