Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16944 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) (già Ferrovie dello

Stato – società di Trasporti e Servizi per Azioni) in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato CARINO PATRIZIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 169/B, presso lo studio dell’avvocato NANGANO ANNA MARIA, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7625/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30.10.08, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 30.10.2008 – 7.12.2009, la Corte d’Appello di Roma, ha rigettato l’appello proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana spa avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti dall’ex dipendente B.A.M., afferente al pagamento di quanto dovutole a titolo di accessori in relazione al tardivo versamento, rispetto alla sua cessazione dal servizio avvenuta il 31.5.1995, dell’indennità di buonuscita;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

l’intimata B.A.M. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della resistente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso notificato e prodotto non contiene – nonostante la contraria indicazione riportata nell’epigrafe (“giusta procura speciale a margine del presente atto”) -la procura speciale ad litem a favore del difensore avv. Patrizia Carino; ciò questa Corte ha potuto direttamente verificare ex actis, vertendosi in tema di accertamento dell’ammissibilità del ricorso;

ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorso, non potendo ritenersi valida, ai fini del giudizio di cassazione, quella eventualmente rilasciata al medesimo difensore nei precedenti gradi di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5554/2011; 27012/2005); le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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