Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16943 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23362/2008 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS Fabio Massimo, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAPELLI LUIGI,

PENAZZI ALDO, giusta procura alle liti per atto Notaio Simone

Frediani di Brescia del 23/09/08, rep. n. 65010, allegata in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.G., S.L., B.P.,

G.G., B.E., M.G.,

B.C., S.M., T.M., TO.

M., R.B., COMUNE DI MANERBA DEL GARDA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 220/08 Cont. del TRIBUNALE di BRESCIA,

SEZIONE DISTACCATA di SALO’, depositato il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che la Sig.ra V.E. convenne davanti al Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Salò -il Comune di Manerba del Garda ed altri per il risarcimento del danno cagionatole dai convenuti in relazione alla realizzazione di una strada;

che il Tribunale adito ha disposto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., “atteso che la legittimità o meno dell’atto di esproprio da parte del Comune di Manerba del Garda costituisce un presupposto logico giuridico di questa causa che ha ad oggetto l’accertamento della inesistenza di servitù di passaggio pubblico”;

che la Sig.ra V. ha impugnato detta ordinanza con ricorso per regolamento di competenza;

che nessuna delle controparti ha presentato memorie;

che il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va accolto, non essendo documentata in atti la pendenza di alcun processo pregiudiziale a quello sospeso ed, anzi, essendo l’impugnata ordinanza priva della stessa precisa indicazione di un siffatto processo, in relazione al quale è stata disposta la sospensione di quello in corso davanti al Tribunale; che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata; che sulle spese della presente fase di legittimità provvederà il giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione del processo entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone, altresì, che il giudice di merito provveda anche sulle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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