Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16943 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26267-2013 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BRESCIA 29, presso l’avvocato FRANCESCO ZACHEO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GENNARO DI MATO, FIORENZO

LUCHENA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso l’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE NISI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato SALVATORE NISI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o

in subordine rigetto dei motivi primo e secondo, ferma

l’inammissibilità del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.T., con contratto del 20.4.2001, cedette a C.G. la propria quota di partecipazione nella s.n.c. C.A. & B.T.. Nel contratto, stipulato con atto notarile, il prezzo della partecipazione fu indicato in complessivi 120 milioni di lire, che l’acquirente si impegnò a pagare ratealmente.

Con due successivi decreti ingiuntivi, B. intimò a C. il pagamento delle rate scadute fra l’aprile ed il dicembre del 2002.

L’ingiunto propose opposizione ai provvedimenti monitori,eccependo la simulazione del prezzo della cessione nonchè il già avvenuto pagamento di un importo maggiore di quello dovuto in base al contratto e domandò in via riconvenzionale la restituzione delle somme da lui versate in eccedenza rispetto ai 120 milioni di Lire.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Lecce adito respinse le opposizioni, rilevando che C. si era limitato ad eccepire la simulazione del prezzo della cessione, senza indicare quale fosse il prezzo che avrebbe dovuto corrispondere in luogo di quello simulato e che, per contro, dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dall’opposto risultava che il corrispettivo della vendita era stato fissato in complessivi 250 milioni di Lire, con la conseguenza, che essendo provato che B. aveva già ricevuto 185 milioni di Lire, le somme oggetto di ingiunzione risultavano ancora a credito dell’opposto.

L’appello proposto da C.G. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 18.12.013.

La corte territoriale, rilevato che era stato l’appellante ad introdurre in giudizio il tema della simulazione del prezzo della cessione ed a dedurre che il prezzo effettivamente concordato era di gran lunga maggiore di quello apparentemente pattuito, ha escluso che il giudice di primo grado avesse pronunciato ultrapetita ed ha integralmente condiviso le sue conclusioni.

La sentenza è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato

a tre motivi, cui B.T. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo C., denunciando violazione degli artt. 112, 99 e 100 c.p.c., lamenta che la corte del merito abbia respinto il motivo d’appello con il quale aveva dedotto il vizio di ultraò petizione della sentenza di primo grado. Assume che, poichè la domanda avanzata in via monitoria si fondava esclusivamente sul contratto scritto, mentre la domanda riconvenzionale di accertamento del maggior prezzo della cessione, svolta da B. (peraltro solo nel secondo dei giudizi riuniti) era inammissibile, il thema decidendum era limitato alla verifica dell’effettiva debenza delle somme ingiunte e non poteva essere esteso all’accertamento della simulazione del prezzo indicato nell’atto. Osserva, ancora, che il primo giudice avrebbe dovuto consentirgli di contraddire e di difendersi sulla questione e non limitarsi ad un’opera di riqualificazione d’ufficio della domanda avversaria, ricavata da una prova illegittimamente ammessa tanto più che le risultanze di causa militavano nel senso della simulazione assoluta, o per interposizione fittizia, del contratto, attesa la sua estraneità all’accordo dissimulato. Rileva, infine, che il fatto che egli avesse dedotto che il prezzo effettivamente pattuito era superiore a quello risultante dall’atto notarile non aveva valenza confessoria e non implicava che il giudice dovesse e potesse accertare i tratti e i contenuti del contratto dissimulato al fine di legittimare il rigetto dell’opposizione, nè poteva condurre all’inversione dell’onere della prova, ponendo a suo carico di dimostrare non soltanto l’avvenuto pagamento degli importi oggetto di ingiunzione ma anche “la sua maggiore obbligazione derivante dal contratto simulato” (così, testualmente, in ricorso: n.d.r.).

2) Il motivo è in massima parte infondato, pur muovendo dall’esatta premessa che con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione ordinaria, che ha per oggetto l’accertamento della debenza della somma ingiunta.

Se dunque, nel proporre le opposizioni, l’odierno ricorrente si fosse limitato a dedurre di aver già corrisposto a B. una somma addirittura superiore a quella da lui dovuta in base al rogito notarile ed a produrre le quietanze di pagamento, non v’è dubbio che sarebbe eventualmente spettato alla sua controparte di richiedere in via riconvenzionale (con domanda di cui il giudice del merito avrebbe dovuto preliminarmente delibare l’ammissibilità) di accertare la simulazione del prezzo indicato nell’atto.

E’ stato però C., contro il suo stesso interesse, a riconoscere, negli atti di citazione in opposizione (integralmente richiamati nella sentenza impugnata per le parti di rilievo), che l’accordo prevedeva la cessione ad un prezzo effettivo “notevolmente” superiore a quello indicato (per ragioni di convenienza fiscale) nel rogito: in buona sostanza, (‘(allora) opponente ha ammesso di dovere al cedente una somma ben maggiore di quella di L. 120 milioni apparentemente pattuita in corrispettivo.

Il tema della simulazione relativa del prezzo, come correttamente rilevato dal giudice del merito, era quindi entrato a far parte del dibattito processuale in virtù delle allegazioni di C.; ne consegue, che, una volta rilevata la pacificità della circostanza da questi ammessa (e, per ovvie ragioni, non contestata dall’opposto), l’accertamento dell’ammontare del prezzo dissimulato era indispensabile ai fini dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, nella quale si discuteva, per l’appunto, se l’opponente avesse pienamente adempiuto all’obbligazione pecuniaria posta a suo carico o fosse, piuttosto, ancora debitore di quella parte del corrispettivo pattuito per la cessione della quota che gli era stato richiesto in via monitoria. Nè tale accertamento poteva comportare una (assente, ma non meglio chiarita) inversione dell’onere probatorio, atteso che, non essendo in contestazione fra le parti la simulazione del prezzo della cessione, spettava a C. di dimostrare di aver interamente corrisposto il prezzo realmente pattuito.

Le ulteriori ragioni di censura, con le quali il ricorrente lamenta in via del tutto generica – ovvero senza alcuno specifico riferimento agli atti ed alle risultanze di causa – la violazione del proprio diritto di difesa, per non aver potuto dimostrare “la sua estraneità” ad un accordo simulatorio di cui egli stesso aveva dedotto la ricorrenza o l’imputazione del prezzo indicato nel rogito notarile ad altri e più complessi rapporti, vertenti anche fra soggetti estranei al giudizio, vanno invece dichiarate inammissibili.

2) Parimenti inammissibile, per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, è il secondo motivo del ricorso, con il quale C. sostiene, per un verso, che la corte del merito avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie, ma non indica quale sia il fatto processuale decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti, che il giudice avrebbe omesso di esaminare e contesta, per l’altro, l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta da B. senza considerare che la corte d’appello ha ritenuto il suo esito irrilevante ai fini della decisione.

3) Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo del ricorso, nel quale si lamenta (anzichè il vizio di omessa pronuncia su di uno specifico motivo d’appello) l’omesso esame di questioni di fatto, inerenti la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, senza chiarire se, ed in quali esatti termini, le stesse abbiano formato oggetto della cognizione devoluta al giudice d’appello.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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