Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16943 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 10/02/2017, dep.07/07/2017),  n. 16943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1878/2016 proposto da:

T.L., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato DEBORATH

FORTINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO

46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FERRONI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.R., BANCA CENTRO EMILIA, CREDITO COOPERATIVO S.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il

07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza depositata il 7 maggio 2015, ha rigettato l’opposizione proposta da V.C. e T.L. avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU Dott. F.A., che aveva svolto consulenza grafologica con l’ausilio di C.R..

2. I ricorrenti avevano contestato che nel compenso liquidato, pari ad Euro 2.652,71, era compreso l’importo di Euro 1.028,50, riconosciuto a titolo di spese per i rilievi tecnici espletati da D.F., evidenziando che il predetto era collaboratore del coadiutore di CTP di parte convenuta, e che il suo intervento non era stato autorizzato dal giudice. Era infine contestato il quantum complessivamente liquidato.

3. Il Tribunale ha rigettato i motivi rilevando che, dal verbale delle operazioni peritali in data 7 novembre 2011, risultava che il CTU e l’ausiliario Caselli avevano deciso, con l’accordo delle parti, di avvalersi della strumentazione dello studio D.; che il Dott. D. non era ausiliario del CTP di parte convenuta; che in generale, e quindi anche nella fattispecie, era consentito al CTU di avvalersi dell’opera di esperti specialisti senza preventiva autorizzazione del giudice, rimanendo salvo il potere del giudice di valutazione la necessità del ricorso all’esperto (è richiamata Cass. n. 16471 del 2009).

4. Per la cassazione dell’ordinanza V.C. e T.L. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi; resiste con controricorso F.A., che ha depositato memoria.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, ritenendo sussistente la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, denunciata con il primo motivo, assorbiti i rimanenti.

6. Il Collegio ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e dispone, pertanto, la rimessione alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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