Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16943 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato PUCCIONI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRONE

ATTILIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA (OMISSIS) in persona

del suo Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI STEFANO, giusta Delib. n.

707 del 30.6.2010 e giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

3.12.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 3 – 16.12.2009 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione proposta da I.M. nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara in relazione alla pretesa spettanza delle differenze retributive conseguenti all’espletamento di mansioni di centralinista telefonico, riferibili all’Area B e, come tali, superiori a quelle di inquadramento, come portiere, nell’Area A; a sostegno del decisum la Corte territoriale rilevò il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione alla natura pretesamente prevalente dell’attività dedotta in giudizio, non essendo stati neppure precisati: a) i turni lavorativi prestati, onde valutare l’entità percentuale di quelli serali e di quelli pomeridiani in assenza di centralinista; b) il numero medio di telefonate ricevute per turno, al fine della comparazione tra l’attività lavorativa di portiere e quella di centralinista; c) le modalità di smistamento delle telefonate, al fine di valutare l’impegno e la professionalità necessari; avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale I.M. ha proposto ricorso per cassazione, assistito da quattro motivi;

l’Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non aveva esaminato l’attività di smistamento delle telefonate e se le stesse potessero essere ricomprese nel profilo professionale dell’operatore tecnico;

il motivo è inammissibile, vertendo su questione che la Corte territoriale non ha trattato perchè assorbita dal rilievo della mancata dimostrazione del carattere prevalente del preteso esercizio delle mansioni superiori;

3. con i restanti motivi, trattati cumulativamente, la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia tenuto adeguatamente conto del contenuto delle testimonianze assunte e dei documenti prodotti;

per quanto riguarda la mancata disamina della documentazione prodotta, le doglianze sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi compiutamente riprodotto il contenuto dei documenti di cui si lamenta l’omessa o insufficiente considerazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13953/2002);

per quanto riguarda la valutazione delle risultanze testimoniali, deve considerarsi che le stesse, così come riportate in ricorso, appaiono prive del requisito della decisività;

secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, il mancato esame da parte de giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria non integrano, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996; 10778/1997; 2601/1998;

1203/2000; 13981/2004);

nella fattispecie le dichiarazioni testimoniali rese in ordine all’attività di smistamento delle telefonate durante i turni notturni e durante quelli diurni in assenza dei centralinisti non offrono alcun elemento di prova in ordine alla frequenza dei turni suddetti e alla quantità delle telefonate effettivamente smistate, cosicchè non appaiono risolutive in relazione al necessario carattere di prevalenza delle mansioni superiori pretesamente esercitate;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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