Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16942 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23189/2008 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.
MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato SESTITO Salvatore, che
lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;
– ricorrente –
contro
OMPI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 88, presso lo
studio dell’avvocato NAPPI Giovanni, rappresentata e difesa
dall’avvocato PORTESAN FRANCO, giusta mandato in calce al ricorso
notificato della OMPI SRL;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza R.G. 2856/06 del TRIBUNALE di ROVIGO del 22.6.07,
depositata il 25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con l’ordinanza impugnata, emessa ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30, su opposizione a decreto ingiuntivo, vengono liquidate competenze ed onorari in misura inferiore a quella pretesa dall’avvocato intimante ed attuale ricorrente, sul fondamentale rilievo dell’applicabilità di un diverso scaglione tariffario.
I primi due motivi del ricorso per cassazione, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, sembrano inammissibili perchè contengono la formulazione di quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, del tutto generici.
Il terzo motivo, rubricato “insufficiente ed inadeguata motivazione”, sembra inammissibile perchè contiene, in realtà, pure e semplici censure di merito che rimandano all’esame (precluso in sede di legittimità) degli atti del giudizio di primo grado, e neppure si comprende se sia denunciata la violazione di norme sostanziali o processuali o un vizio di motivazione (del quale ultimo difetterebbe, comunque, il requisito della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2).
Con il quarto motivo si denuncia ultrapetizione e nullità dell’opposizione per indeterminatezza, deducendo che erroneamente il giudice di merito ha, in difetto di specifiche contestazioni dell’opponente, applicato l’art. 6, comma 5, della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, anzichè l’art. 5, comma 1, della medesima tariffa, come richiesto dall’opponente.
Il motivo sembra manifestamente infondato perchè, per un verso, spetta al giudice individuare d’ufficio la regola giuridica da applicare al caso concreto (iura novit curia) e, per altro verso, dall’esame dell’atto di opposizione risulta chiara la censura di erronea individuazione dello scaglione di valore cui riferirsi nella liquidazione”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010