Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16942 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. I, 15/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18084-2020 proposto da:

S.K.J., rappresentato e difeso dall’avv. ROSALIA BENNATO

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 20/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari rigettava il ricorso proposto da S.K.J. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.K.J., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale del richiedente, senza disporre il rinnovo della sua audizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, rappresentati, da un lato, dal contesto di violenza ed insicurezza esistente in Bangladesh, Paese di origine del richiedente, nonchè della corruzione delle locali forze di polizia, che renderebbero difficoltoso ottenere tutela in patria; e, dall’altro lato, dalla vulnerabilità del ricorrente e dal livello di integrazione socio-lavorativa dal medesimo conseguita in Italia. Il ricorrente deduce, al riguardo, di avere un rapporto di lavoro stabile (cfr. pag. 16 del ricorso).

Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il secondo motivo. Nel decreto impugnato il Tribunale dà atto che il ricorrente aveva documentato una rilevante ed articolata attività lavorativa, documentata da diversi contratti, anche a tempo indeterminato, con redditi adeguati a consentire una vita dignitosa (cfr. pag. 5 del decreto).

Alla luce della convergente emergenza, tanto dal ricorso che dal decreto impugnato, di un considerevole livello di integrazione lavorativa conseguita dal richiedente in Italia, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo

ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito al profilo intersecato dal secondo motivo di ricorso, oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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