Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16942 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27903-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso la sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso

dagli avvocati AURELIO MIRONE, UGO ANTONINO SALANITRO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CA.RA.;

– intimato –

Nonchè da:

FALLIMENTO DI CA.RA., in persona del Curatore avv.

SALVATORE VITTORIO GUASTELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 32, presso l’avvocato GIUSEPPE SPATA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 826/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’1 settembre 1990 il fallimento di Ca.Ra. conveniva dinanzi al Tribunale di Ragusa il sig. C.G. per ottenere la revoca della compravendita di un immobile, da lui stipulata con la società in bonis per il prezzo di Lire 130 milioni, del tutto sproporzionato rispetto al reale valore.

Costituitosi ritualmente, il convenuto eccepiva la sua inscientia decoctionis ed esponeva di aver rivenduto l’immobile a terzi.

Modificata, quindi, dalla curatela la domanda in risarcimento del danno, e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Ragusa, con sentenza 3 novembre 1998, dichiarava inefficace verso la massa la compravendita in questione, con la conseguente condanna del C. al pagamento della somma di Euro 368.466,17, oltre gli interessi legali dalla domanda e la rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Catania con sentenza 28 luglio 2001.

Tale decisione veniva però cassata con sentenza 15 settembre 2004, che escludeva la rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di atto inefficace e non illecito, e statuiva che il giudizio di proporzionalità delle prestazioni doveva porre a confronto il reale valore del bene – non completato, nè rifinito alla data del contratto – ed il prezzo pagato.

In sede di rinvio, la Corte d’appello di Catania, con sentenza 6 febbraio 2008, rideterminava il valore dell’immobile, eliminando il costo degli interventi posti in essere dallo stesso acquirente; che condannava quindi al pagamento della minor somma di Euro 299.728,34.

Anche questa decisione veniva però cassata da questa Corte con sentenza 15 dicembre 2011, in relazione all’illegittima rivalutazione del 90% calcolata sulla somma – che costituiva debito di valuta, e non di valore – dovuta in conseguenza della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di revoca.

La Corte d’appello di Catania con sentenza 3 giugno 2014, in sede di rinvio, ritenuto che era passata in giudicato la statuizione della propria precedente sentenza nella parte in cui non sottraeva dal valore dell’immobile le spese necessarie per il completamento sostenute dall’acquirente, condannava quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 156.718,84, pari al valore dell’immobile al momento del trasferimento; oltre i soli interessi legali dalla domanda.

Compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di merito e di legittimità.

Avverso la sentenza, notificata il 24 settembre 2014, il C. proponeva ricorso per cassazione in unico motivo, notificato il 17 novembre 2014 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella parte in cui statuiva che il debito restitutorio era pari alla differenza tra il valore effettivo dell’immobile ed il prezzo pagato.

Resisteva con controricorso la curatela, che svolgeva a sua volta ricorso incidentale in ordine al regolamento delle spese processuali.

All’udienza del 19 aprile 2016 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è fondato.

La sentenza di cassazione con rinvio resa in data 15 dicembre 2011, è chiarissima nell’indicare il principio di diritto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, cui il giudice di merito sarebbe stato tenuto a conformarsi; prescrivendo che questi “dovrà determinare l’importo del debito di restituzione dell’acquirente, odierno ricorrente, pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo dell’immobile controverso alla data della stipula del contratto, applicando sulla somma corrispondente gli interessi legali dalla data della domanda…”.

A tale principio non si è uniformata, invece, la Corte d’appello di Catania che ha ritenuto preclusa, ob rem judicatam, la detrazione del prezzo pagato dall’acquirente.

Sennonchè, a prescindere dall’esattezza teorica di tale enunciato, resta il fatto che la sentenza di rinvio facit de albo nigrum in ordine al residuo oggetto del contendere; e quindi non poteva essere disattesa, o corretta dal giudice del rinvio.

La sentenza dev’essere dunque cassata e, in carenza della necessità di nuovi accertamenti di fatto, va riformata nel merito, con la condanna del C. al pagamento della somma di Euro 89.579,45, oltre gli interessi legali dalla domanda.

Resta assorbito il ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito finale ridotto, rispetto alla domanda originaria, ed alla soccombenza reciproca sotto vari profili, per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna C.G. al pagamento della somma di Euro 89.579,45, con gli interessi legali dalla domanda;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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