Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16942 del 07/7/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4211-2017 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato LUISA TORCHIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA, G.L.S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3210/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che M.E. chiede la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa questa Corte di cassazione nella sentenza n. 3210 del 2016, laddove – nel ritenere che l’imputabilità al datore di lavoro pubblico dell’illegittima risoluzione del suo rapporto di lavoro dirigenziale potesse decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma che disponeva l’automatica cessazione degli incarichi dirigenziali, e pertanto che solo da tale data potesse decorrere la sua pretesa risarcitoria – ha fatto riferimento a pg. 10 della motivazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 2010, anzichè dalla sentenza n. 103 del 2007.

2. che il MIUR, la Presidenza del consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Dott. G.L.S.A. sono rimasti intimati;

3. che il Collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il ricorso è manifestamente fondato.

Dalla motivazione della sentenza in oggetto si evince che l’incarico dirigenziale quinquennale affidato alla Dott.ssa M. in data 8.1.2001 era stato fatto cessare anticipatamente in data 24.9.2002, in applicazione della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, norma dichiarata incostituzionale, a seguito di rimessione (anche) ad opera del Tribunale cui la stessa istante si era rivolta, con la sentenza n. 103 del 2007. Questa Corte nella sentenza n. 3210 del 2016 ha quindi rilevato che, in virtù dei principi consolidati in merito all’effetto delle pronunce di incostituzionalità, l’illiceità del comportamento realizzato in ossequio ad una norma di legge dichiarata incostituzionale può configurarsi soltanto per il periodo successivo alla dichiarazione della sua incostituzionalità, con implicito, ma inequivocabile, richiamo all’arresto già richiamato;

2. che il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 2010 è frutto di mero errore materiale, considerato che le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno riferimento al precedente arresto e che nessuna rilevanza ha con riferimento al caso concreto la sentenza richiamata nel passaggio argomentativo censurato, che ha avuto ad oggetto una norma intervenuta dopo i fatti di causa, dichiarando l’illegittimità costituzionale il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 161, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui prevedeva immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006;

3 che per i motivi esposti il Collegio, condividendo la proposta del relatore, ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato e debba essere accolto, con ordinanza ex art. 391 bis c.p.c., comma 3;

4. che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. S.U. n. 9438 del 2002 e n.10203 del 2009 e successive conformi).

PQM

 

dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 3210 del 2016 di questa Corte di Cassazione nei seguenti termini: alla pagina 10, riga n. 30, l’inciso: “n. 81 del 2010” dev’essere sostituito con “n. 103 del 2007”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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