Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16942 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. INDELICATO ANNAMARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 875/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

17.11.09, depositata il 19/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dei 17.11 – 19.12.2009 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione proposta da I.G. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto di dover condividere le conclusioni della CTU esperita nel primo grado di giudizio, non ravvisando la necessità di disporne la rinnovazione;

avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, I. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’Inps ha resistito con controricorso;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata rinnovazione della CTU medico legale;

il motivo è manifestamente infondato, poichè rientra nella discrezionalità del giudicante la valutazione della necessità di disporre o meno il rinnovo di una consulenza tecnica d’ufficio già espletata nel precedente grado di giudizio;

nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale ha compiutamente motivato le ragioni (assenza di errori tecnici o diagnostici;

accertamenti esaurienti, sorretti da adeguata e convincente motivazione; assenza in atti di elementi valutativi di carattere sanitario diversi da quelli già scrutinati; assenza di nuova documentazione) per le quali non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell’indagine medico legale;

3. con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole della valutazione, a suo giudizio riduttiva, data al complesso patologico da cui è affetta;

ai riguardo va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medicolegale, qualora il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico – formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3519/2001;

10552/2003; 11054/2003; 17324/2005; 8654/2008);

nel caso che ne occupa non è ravvisabile alcuna contraddizione nelle argomentazioni della Corte territoriale, tale evidentemente non potendo essere considerata la pretesa erroneità dell’apprezzamento delle emergenze sanitarie effettuato dal CTU alle cui conclusioni il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire;

ne consegue che, non essendo riscontrabili aspetti di illogicità, nè affermazioni scientificamente errate, deve convenirsi che le doglianze svolte si risolvono in manifestazioni di mero dissenso diagnostico, ovvero in censure di contenuto fattuale in ordine alla corretta lettura delle acquisizioni sanitarie, non determinanti un vizio motivazionale deducibile in questa sede di legittimità;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

non è luogo a pronunciare sulle spese a carico della parte soccombente, stante la dichiarazione reddituale ai fini dell’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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