Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16941 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. I, 15/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15932-2019 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n.

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3361/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da D.V. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.V., affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, perchè il Tribunale non avrebbe fissato l’udienza di comparizione delle parti, nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione e delle allegazioni portate in sede giudiziaria, nonchè l’omessa audizione innanzi il Tribunale ed il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame del contesto di pericolosità diffusa esistente in Nigeria, suo Paese di origine.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa considerazione della situazione nigeriana e l’erroneo diniego, da parte del giudice di merito, del riconoscimento della tutela sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della protezione umanitaria.

Va preliminarmente esaminato il primo motivo.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, prevede espressamente che, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale.

Poichè nel provvedimento impugnato non v’è alcun riferimento all’effettiva svolgimento dell’udienza di cui anzidetto, occorre acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di merito, al fine di verificare se il giudice di merito abbia ottemperato al relativo dovere, previsto per legge.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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