Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16941 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16593-2010 proposto da:

C.L.A., (c.f. (OMISSIS)), C.O. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ITALO DOGLIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G., B.S., C.A.P.E.,

C.C.S., C.P.M., C.N.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLA PALITTA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 714/2009 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PALITTA PAOLA che si

riporta e insiste nel rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza 8 novembre 1979 dichiarava il fallimento della società di fatto f.lli C., nonchè dei soci personalmente; e con successiva sentenza 14 gennaio 1980 anche di C.S.B. e della C. Formaggi s.r.l.

Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2002 la sig.ra C.L.A. e il sig. C.O., premesso che uno dei falliti, il sig. C.O., aveva presentato una proposta di concordato fallimentare, cui poi aveva aderito anche l’altro socio, sig. C.G., e la sig.ora C.L. se ne era resa assuntrice, con garanzia dell’esecuzione ed accollo cumulativo, limitatamente ai crediti fino ad allora insinuati e verso cessione dell’attivo fallimentare e delle eventuali azioni revocatorie;

– che il concordato era stato omologato in data 15 dicembre 1988 senza la limitazione di responsabilità dell’assuntrice ai crediti insinuati;

– che, successivamente, ella aveva modificato, con patti paraconconcordatari intercorsi con gli altri falliti, il contenuto del concordato fallimentare, prevedendo l’impegno di retrocedere in loro favore quanto residuato all’esito del pagamento del passivo, limitato all’ammontare dei crediti già ammessi;

– che tra i debiti non insinuati dei quali ella avrebbe dovuto rispondere erano comprese le pretese tributarie accertate in Euro 1.298.155,66, per le quali era stata iscritta ipoteca legale sul suo patrimonio, inclusi gli immobili dell’attivo fallimentare a lei trasferiti per effetto della sentenza di omologazione;

tutto ciò premesso, convenivano gli eredi dell’altro socio, sig. C.G., e la signora B.S., quali firmatari dei patti paraconcordatari, per ottenere la dichiarazione di nullità degli stessi, sotto diversi profili.

Con sentenza 16 aprile 2003 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con sentenza 10 dicembre 2009.

La corte territoriale motivava

– che il concordato fallimentare si estendeva ope legis a tutti i soci L. Fall., ex art. 153; nè vi era prova di alcun patto contrario, che del resto sarebbe stato nullo;

– che l’assuntrice poteva quindi rivalersi sui beni dei soci che non avevano aderito al concordato ma sarebbero tornati in bonis grazie ad esso;

– che era legittima la retrocessione dei beni ai falliti all’esito del pagamento dei crediti concorsuali;

– che il patto paraconcordatario non aveva effetto nei confronti dei creditori, ma solo verso le parti contraenti, nè poteva incidere sulla sentenza di omologazione;

– che neppure era ravvisabile la frode ai creditori, rispetto ai quali la retrocessione era solo eventuale, all’esito della soddisfazione dei crediti insinuati, nè frode alla legge per violazione della L. Fall., art. 124, non facendosi menzione nei patti delle azioni revocatorie esperite o da esperire.

Avverso la sentenza, notificata il 30 aprile 2010, i sigg. C.L.A. e C.O. proponevano ricorso per cassazione, articolato in più motivi, notificato il 18-22 giugno 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Deducevano, senza un’adeguata numerazione delle distinte censure, l’insufficiente motivazione circa la frode ai creditori; la violazione della L. Fall., art. 124, circa il divieto di cessione dei beni fallimentari; la carenza di motivazione in ordine al difetto di causa dei patti paraconcordatari; l’insufficiente motivazione circa il difetto di forma dei medesimi; il difetto di legittimazione dei sigg. C.G. e B.S.; la carenza di motivazione circa l’estensione degli effetti del concordato al socio non concordatario C.G.A.; la violazione di legge nell’estensione degli effetti del concordato al fallito non socio.

Resistevano con controricorso i sigg. G., A., C., N., C.M. e B.S..

All’udienza del 19 Aprile 2016 il P.G. ed il difensore dei contro ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima censura è infondata, dal momento che la frode ai creditori non comporta la nullità di un contratto, bensì solo l’eventuale revocabilità (art. 2901 c.c.; ed in ogni caso, a dolersene sono legittimati i creditori, e non certo l’assuntrice del debito concordatario.

Pure infondata appare la contestata violazione della L. Fall., art. 124, in ordine al divieto di cessione dei beni fallimentari.

Ancora una volta si sostiene che i beni del fallito pervenuti all’assuntore devono rimanere nella disponibilità di quest’ultimo, quale garanzia per i creditori. Ma la corte territoriale ha ben distinto tra gli effetti ope legis del concordato omologato, consistenti nell’accollo delle passività da parte dell’assuntore, e il patto, valido solo inter partes, con cui si disponga dei beni residui, una volta soddisfatto il ceto creditori nella misura concordataria promessa.

Il riferimento al divieto di cui all’art. 124, comma 3, testo previgente (“La cessione (delle azioni revocatorie come patto di concordato) non è ammessa in favore del fallito e dei suoi fideiussori”) non è pertinente perchè, come precisato in sentenza, non si ha riguardo, nella specie, ad azioni revocatorie, che neppure si sa se siano mai state proposte. Inoltre, la norma prevede esclusivamente il divieto di cessione delle azioni revocatorie in favore del fallito e dei suoi fideiussori nell’ambito della stessa proposta concordataria, destinata ad acquisire efficacia reale in forza dell’omologazione: divieto, che non può essere esteso, in via analogica, alla retrocessione di beni materiali di cui assuntore e fallito sono liberissimi di disporre, nella misura residuata al pagamento della percentuale concordataria del passivo.

Tanto meno può ravvisarsi una causa liberale, assimilabile a una donazione, in una retrocessione dei beni che si inserisce in una procedura concorsuale (oltretutto, secondo la corte territoriale, con previsione del trasferimento all’assuntrice anche di beni di un socio non concordatario, sig. C.G.): liberalità, meramente affermata, senza richiamo alcuno a circostanze di fatto allegate nei gradi di merito e non esaminate in sentenza (in tal caso, peraltro, la censura avrebbe dovuto essere sussunta sotto l’art. 112 c.p.c.).

In ordine alla dedotta carenza di motivazione sul difetto di causa dei patti paraconcordatari, si osserva come, a prescindere dall’inesatta rubricazione come vizio di motivazione di quella che sarebbe, in ipotesi, una violazione di legge – il mancato rilievo della nullità di un contratto, per carenza di causa – ricorrenti partano dalla contestazione dell’attribuzione patrimoniale per effetto del patto concordatario della quota di un terzo di un terreno di proprietà del sig. C.G. che non aveva aderito al concordato. Quest’ultima circostanza è incontroversa, perchè riferita nella stessa parte narrativa del ricorso (“Nessuna adesione alla proposta di concordato, invece, è stata mai presentata dal terzo, socio sig. C.G.A., nè dal suo coniuge, sig.ra B.S., falliti non concordatari”: cfr. ricorso, pag. 3).

Ne consegue che la sentenza di omologazione non poteva trasferire all’assuntrice tale bene in difetto del presupposto dell’adesione al concordato.

E’ vero che il concordato ha effetto nei confronti di tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (L. Fall., art. 135); ma non certo nei confronti del socio fallito che non abbia presentato analoga proposta o aderito a quella di altro socio, data la distinzione delle masse fallimentari (L. Fall., art. 148, comma 2): e nel caso che fallita sia la società, il suo concordato varrà nei confronti del socio illimitatamente responsabile, salvo patto contrario (nella specie, non addotto), ma solo in ordine alla misura del passivo da soddisfare, e non pure alla cessione coatta dei beni personali: come si evince dalla facoltà del socio di presentare autonomo concordato fallimentare L. Fall., ex art. 154 (norma di natura eccezionale, inestensibile al concordato preventivo: Cass., sez. 1, 1 luglio 1992 n. 8097). Senza un apposito regolamento pattizio, tale quota indivisa di immobile del socio non concordatario non poteva essere legittimamente trasferita, quindi, all’assuntrice; restando, naturalmente, soggetta all’esecuzione concorsuale (in questo senso, sembra deporre l’indicazione del bando di vendita riportata nel ricorso).

Per il resto, proprio il collegamento del patto con il concordato omologato porta ad escludere l’assenza di causa prospettata dei ricorrenti, in difetto di alcuna prova della natura meramente liberale dell’attribuzione.

Con ulteriore motivo si censura, ancora una volta, come vizio di motivazione quella che sarebbe una violazione di legge, circa l’omesso accertamento della nullità del contratto, qualificato come donazione, per difetto della forma dell’atto pubblico, (art. 732 c.c.), della cui infondatezza si è già detto. Così come non è infirmata, se non in via assertiva, la ratio decidendi della sentenza impugnata incentrata sull’efficacia verso tutti i soci del concordato fallimentare della società (L. Fall., art. 153): oggetto altresì di doglianza sotto il concorrente profilo della motivazione insufficiente, carente anche del requisito di autosufficienza circa l’allegazione ab initio di tale accordo contrario, di cui non v’è cenno nell’impugnata sentenza.

Anche l’ultima censura, relativa alla violazione di legge nell’estensione degli effetti del concordato al fallito non socio è inammissibile, dal momento che non si precisa per quale ragione la sig.ra B.S. sia stata dichiarata fallita, se non nella qualità di socia illimitatamente responsabile. Nel ricorso viene costantemente definita, infatti, come coniuge del socio fallito; il che, evidentemente, non ne avrebbe comportato l’assoggettamento al fallimento estensivo.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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