Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16940 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. I, 15/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9118-2019 proposto da:

T.O., rappresentato e difeso dall’avv. ROSA EMANUELA LO

FARO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari rigettava il ricorso proposto da T.O. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.O., affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, del primo motivo del ricorso proposto in sede di merito, con il quale si sollevava una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per contrasto con gli artt. 102, comma 2, 24 e 111 Cost.. Questione che viene riproposta, con la censura in esame, anche nel presente giudizio.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione, da parte del giudice di merito, sull’eccezione relativa alla mancata indicazione, nel provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione territoriale, delle generalità dell’interprete che aveva assistito il ricorrente nel corso della sua audizione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, perchè il giudice di merito non avrebbe disposto la comparizione, e l’audizione, del richiedente in sede giudiziaria.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato la grave condizione di carestia esistente nel suo Paese di origine, e dall’altro lato il suo livello di inserimento socio-lavorativo nel contesto italiano.

Infine, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 16 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per ragioni di carattere logico, va esaminato preliminarmente il terzo motivo.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, prevede espressamente che, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, occorre fissare l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale.

Nel provvedimento impugnato si dà atto che in data 1.2.2019 si è svolta la camera di consiglio, ma non si fa alcun riferimento alla fissazione dell’udienza, nè in forma camerale, nè in forma pubblica.

Occorre pertanto acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di merito, al fine di verificare se il giudice di merito abbia ottemperato al dovere, previsto per legge, di fissare l’udienza di comparizione delle parti.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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