Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16940 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2285/2019 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti-pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 4/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- I.J., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 4 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che le dichiarazioni del richiedente, “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale della area geografica di provenienza”; che, secondo quanto in specie risulta dal report EASO del dicembre 2017 e dal report Amnesty International dell’aprile 2017, la situazione economica, sociale e politica del (OMISSIS) non integra gli estremi richiesti per l’operare della protezione sussidiaria; che non sussistono “condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate quelle presentate dal ricorrente, non importano comunque al richiedente l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio”.

3.- Avverso questo provvedimento I.J. ha presentato ricorso per cassazione, basato su cinque motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per l’esito del giudizio, che identifica nei “rischi per il ricorrente conseguenti alle violenze in famiglia in un contesto istituzionale come quello del (OMISSIS), incapace di offrire protezione”.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e 35 bis dell’art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, degli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14,16,32, del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col quarto motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

Col quinto motivo, pretende la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, e anche omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, perchè non è stato tenuto conto dell'”effettivo radicamento del ricorrente in Libia”.

5.- Il primo motivo di ricorso contiene, nella sostanza, tre distinti ordini di censura.

La prima critica, che sembrerebbe riguardare promiscuamente la protezione sussidiaria e il diritto di rifugio, si condensa nell’affermazione che il Tribunale non ha indicato le ragioni per cui non considera la vicenda narrata espressiva di trattamenti inumani e/o persecutori, come per l’appunto sostenuto dal richiedente.

La seconda, da intendere riferito alla protezione sussidiaria, si sostanzia nel rilievo che il Tribunale non ha affrontato il tema delle condizioni politiche, sociali ed economiche del Paese di origine.

La terza censura è relativa alla protezione umanitaria e si risolve nell’affermazione che il Tribunale non ha tenuto conto della giovane età del richiedente, del “periodo di prigionia in Libia”, nonchè del suo percorso di integrazione nella terra italiana.

6.- Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale marchigiano ha qualificato come vicenda privata quella riportata dal racconto del richiedente e relativa, secondo la prospettazione fornita da questi, alla “vendita”, da parte degli zii, degli “ultimi terreni che possedeva il fratello e padre dell’istante” e alla lite che ne seguì (ricorso, p. 4). Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, le “liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari restano estranee”, di per sè, al sistema vigente della protezione internazionale (cfr. Cass., 1 aprile 2019, n. 9043).

Quanto all’esame della situazione del (OMISSIS), il decreto impugnato vi ha dedicato tre fittissime pagine di motivazione, anche con aggiornati richiami alle fonti compulsate. Sì che, da questo punto di vista, la formulazione del ricorso appare propriamente dissociata dai contenuti della pronuncia che pure risulta avere impugnato.

In relazione alla protezione umanitaria, va rilevato, poi, che il Tribunale ha posto l’accento sulla mancata segnalazione, da parte del richiedente, di peculiari situazioni di vulnerabilità specifica alla propria persona. Ora, il ricorrente assume di avere fornito indicazione, in proposito, sia della giovane età del ricorrente – comunque già maggiorenne al tempo del suo approdo in Italia -, sia di “un periodo di prigionia in Libia”, sia di avere apportato documentazione di integrazione sociale, anche con “copia della convenzione per tirocinio formativo”.

Questi due ultimi aspetti restano, tuttavia, evocati nei meri termini appena riferiti: così, ad esempio, non viene data indicazione dei termini materiali in cui la stessa si svolse, nè delle ragioni del transito in Libia; e non diversa genericità si riscontra per il tema della assunta integrazione. Nemmeno il ricorrente riporta, d’altra parte, i termini in cui questi aspetti furono esplicitati in sede di giudizio del merito. Sì che la stessa allegazione di questi profili rimane sommaria al punto tale da rendere imperscrutabile l’eventuale rilevanza che gli stessi potrebbero in ipotesi possedere per il tema della protezione umanitaria.

7.- Anche il secondo motivo di ricorso si manifesta inammissibile. Sotto le spoglie del vizio di omesso esame, infatti, il motivo si sostanzia in una richiesta di riesame del merito: con riferimento, in particolare, alle condizioni sociali, politiche ed economiche presentate attualmente dal (OMISSIS). Il giudice del merito, peraltro, non ha mancato di effettuare il relativo riscontro (cfr. sopra, nel n. 2).

8.- Il terzo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo). Lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 50 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie di considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

9.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che, per la verità, non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che, per la decisione il carattere dal richiedente.

10.- Il quarto motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

11.- Il quinto motivo di ricorso segnala che il ricorrente ha “trascorso il Libia un lungo periodo”, in parte passato in prigione. Sulla base di questa premessa il ricorrente rileva vizio di legge e di omesso esame di fatto decisivo, per non avere il Tribunale preso in considerazione il Paese libico ai fini del riscontro dell’eventuale sussistenza dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.: da tempo – sottolinea il motivo – la terra libica è teatro di conflitti armate e di violenze diffuse sulla popolazione.

12.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Nei fatti, il ricorrente ha espressamente dichiarato di avere abbandonato il (OMISSIS) a causa di una vendita di terreni compiuta da certi zii e della lite che venne a seguire. Sulla base di questa allegazione di fondo è poi seguito lo svolgimento del giudizio del merito: nel presupposto, appunto, dell’eventualità di un rimpatrio in (OMISSIS).

Poste queste premesse di fatto – che non sono state contestate nel ricorso per cassazione presentato dal richiedente -, il Collegio ritiene che non possa risultare rilevante la circostanza che il Tribunale non abbia acquisito COI attendibili e aggiornate circa la situazione della Libia, che non ha connessione con la domanda così presentata. Come ha riscontrato la pronuncia di Cass., 30 giugno 2020, n. 13207 (che pure richiama come conformi le pronunce di Cass., 6 dicembre 2018, n. 31676 e di Cass., 20 novembre 2018, n. 29875), in una simile situazione a rilevare sono propriamente le condizioni (sociali, economiche e politiche) del Paese in cui si sono verificate le ragioni che hanno determinato il richiedente alla fuga.

13.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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