Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16940 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 10/08/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9016-2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S.

ANDREA DELLA VALLE 3, presso l’avvocato MASSIMO MELLARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAITTA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., M.S., nella qualità di eredi di

MERLINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE

173, presso l’avvocato LILIANA TERRANOVA, rappresentati e difesi

dagli avvocati MAURIZIO S. LA PEDALINA, CARMELO IARIA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 626/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. SAITTA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato C. IARIA che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – C.M. ha convenuto in giudizio M.G. dinanzi al Tribunale di Messina e ne ha chiesto condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per avere il convenuto utilizzato a fini di propaganda elettorale, in occasione di una sua candidatura alle elezioni provinciali del 1991 nelle liste della Democrazia Cristiana, una riproduzione non autorizzata di un’opera di esso C. raffigurante l'(OMISSIS).

M.G. ha resistito alla domanda.

p. 2. – Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 dicembre 2003, ha condannato M.P., M.M. e M.S., eredi dell’originario convenuto medio tempore deceduto, al pagamento, M., della somma di Euro 3.486,08 a risarcimento del danno patrimoniale e di Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento non patrimoniale, con accessori.

p. 3. – I M. hanno proposto appello al quale C.M. ha resistito.

p. 4. – La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 22 dicembre 2011, ha parzialmente accolto l’appello, mantenendo ferma la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e rigettando per difetto di legittimazione attiva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale originariamente spiegata dall’attore, con conseguente modificazione del regolamento delle spese di lite, che sono state compensate per 1/3 e poste per il resto a carico degli appellanti M..

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale:

1) che il diritto di sfruttamento economico dell’opera appartenesse all’Amministrazione, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 11, essendo stata commissionata dall’Azienda autonoma provinciale del turismo di Palermo e Monreale, ente strumentale della Provincia;

2) che, nondimeno, appartenesse al C.M. la paternità dell’opera medesima, sicchè questi aveva diritto a difenderla dall’impiego distorto che ne era stato fatto dal M., già accertato dal Tribunale.

p. 5. – Contro la sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

M.P. e M.S. hanno resistito con controricorso.

M.M. non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene quattro motivi.

p. 6.1. – Il primo motivo è svolto sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 20, in relazione all’art. 2043 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Vi si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare puntualmente il contenuto del diritto alla paternità dell’opera, successivamente al trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, mentre detta analisi sarebbe stata effettuata in modo errato, dovendosi ammettere, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza in favore dell’artista, nel caso di violazione del diritto morale d’autore, sia del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quale effetto del pregiudizio alla reputazione, sia del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso anche quale sofferenza patita sul piano psicologico. Viceversa il giudice d’appello aveva negato l’ipotizzabilità del danno patrimoniale in quanto l’autore, avendo alienato ad un soggetto pubblico l’opera, avrebbe ceduto anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale di cui si discute.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto sotto il titolo: “Sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 11 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Evidenzia il ricorrente che la legittimazione attiva, quale condizione dell’azione, va verificata sulla base della prospettazione dei fatti, sicchè, sulla base della prospettazione che egli aveva inizialmente avanzato, la sua legittimazione attiva doveva essere riconosciuta. Ma; prosegue il motivo, a prescindere da detta questione, non era condivisibile l’interpretazione data dalla Corte di Messina dell’art. 11 della legge sul diritto d’autore, dovendosi viceversa ritenere che detta norma attribuisse il diritto morale all’autore dell’opera indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di essa.

p. 6.1. – Il terzo motivo è svolto sotto il titolo: “Sotto diverso e ulteriore profilo, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo il C. nella sentenza impugnata non sarebbe spiegata in modo soddisfacente la ragione per la quale il risarcimento del danno scaturente dalla violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’opera non possa coesistere con il risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla violazione del diritto alla paternità dell’opera.

p. 6.4. – Il quarto motivo è svolto sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è in realtà volto a sollecitare una nuova statuizione sulle spese di lite in dipendenza dell’auspicato rigetto integrale dell’appello.

p. 7. – Il ricorso va respinto.

p. 7.1. Va disatteso il primo motivo.

La Corte d’appello ha nella sostanza inteso affermare che dalla creazione dell’opera artistica si genera tanto un diritto patrimoniale al suo sfruttamento, quanto un diritto morale concernente la paternità dell’opera, che, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 20, l’autore ha in ogni caso diritto di rivendicare, opponendosi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Sulla base di tale premessa, dunque, la Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il M. avesse fatto un uso distorto della riproduzione dell’opera, sia per la sua qualità grafica, sia, soprattutto, perchè era stata posta in collegamento con un partito politico, con conseguente diritto del C. al risarcimento del danno non patrimoniale subito, mentre l’ha riformata nella parte in cui aveva riconosciuto all’originario attore il danno patrimoniale derivante dallo sfruttamento non autorizzato dell’opera, dal momento che detto sfruttamento non al M. competeva, ma, ai sensi dell’art. 11 della citata legge sul diritto d’autore all’Amministrazione che l’opera aveva commissionato.

Ciò non esclude, in linea di principio, che la lesione del diritto morale d’autore possa dar luogo anche ad un pregiudizio patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento dell’opera: come nel caso in cui, a titolo di esempio, la deformazione, mutilazione o altra modificazione di una determinata opera d’arte, incidendo negativamente sul prestigio dell’autore, renda meno appetibili al mercato altre sue opere, così da pregiudicare la sfera patrimoniale del soggetto.

Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta affatto che uno specifico danno patrimoniale di tal fatta (dunque un danno patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento economico della specifica opera in discorso) fosse mai stato oggetto di deduzione e di conseguente dibattito processuale: ed analoghe considerazioni devono farsi con riguardo al ricorso per cassazione, nel quale, allo stesso modo, non si fa menzione della deduzione del menzionato pregiudizio, nè tanto meno si indica in quale fase del processo siffatto pregiudizio sarebbe stato fatto emergere.

Ed anzi a pagina 7 del ricorso per cassazione, in nota a piè pagina, il ricorrente ha trascritto parte della propria comparsa di costituzione in appello dalla quale per l’appunto risulta (alla lett. D) che il danno patrimoniale era stato parametrato al costo che la realizzazione dell’opera impiegata dal M. avrebbe avuto: e, dunque, proprio al mancato sfruttamento economico dell’opera, sfruttamento competente invece, secondo la Corte d’appello, non al C., ma all’Amministrazione sulla base del citato art. 11.

Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

p. 7.2. – Il secondo motivo va respinto.

Al di là della formula (difetto di legittimazione attiva) impiegata dalla Corte d’appello, quest’ultima ha correttamente inteso respingere la domanda del C. volta al risarcimento del danno patrimoniale, sull’assunto che lo sfruttamento economico dell’opera competesse all’Amministrazione per le ragioni prima dette. Per il resto, come si è già osservato, la Corte territoriale ha dato dell’articolo 11 proprio l’interpretazione che il ricorrente in questa sede ha inteso patrocinare: e cioè ha riconosciuto all’Amministrazione il diritto di sfruttamento economico dell’opera ed all’autore il diritto di difenderla ai sensi della L. art. 20 sul diritto d’autore.

p. 7.3. – Il terzo motivo va respinto.

E ancora una volta assorbente la considerazione che, mentre il danno derivante dallo sfruttamento della specifica opera si è prodotto nella sfera giuridica dell’Amministrazione titolare dei relativi diritti di sfruttamento, nessun ulteriore danno patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale del C. risulta essere stato dedotto nella fase di merito.

p. 7.4. – Respinto il ricorso, non può che rimanere ferma la statuizione del giudice di merito sul riparto delle spese di lite.

p. 8. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di M.P. e M.S., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA