Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1694 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1694 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 1144-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

DELLA SALE ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 27/01/2014

TRIVELLINI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 906/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova,
confermando la sentenza di primo grado, condannava il predetto
Istituto a rivalutare l’anzianità contributiva dell’attuale resistente in
riferimento ai periodi lavorativi svolti all’interno dello stabilimento
dell’Acna di Cengio, quale dipendente di aziende che avevano stipulato
con la predetta società contratti di appalto per mansioni di varia
tipologia.
La Corte territoriale disattendeva la tesi dell’INPS per cui detta
rivalutazione, prevista dall’art. 3 comma 133 legge 350/2003,
competerebbe solo ai dipendenti dell’Acna e non già ai non dipendenti
che pure in detto stabilimento avevano lavorato.
Avverso detta sentenza l’ INPS ricorre riproponendo la tesi disattesa
dalla sentenza impugnata.

Ric. 2012 n. 01144 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

GENOVA del 5.10.2011, depositata il 07/10/2011;

Il lavoratore resiste con controricorso, seguito da memoria ex art.
378 c.p.c..
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla stregua
del giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10773/2012 e, tra le più
recenti, Cass. nn.16594 del 2013 e 18236 del 2013).

benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo
1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento
ex Acna di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a
decorrere dal 2004″.
Il riferimento testuale fatto ai “lavoratori”, non già ai “dipendenti”,
e l’ulteriore riferimento fatto non già alla società Acna, ma allo
“stabilimento”, induce a ritenere che il beneficio della rivalutazione
contributiva riguardi tutti coloro che in quello “stabilimento”,
“lavoravano”.
Se è vero che la ratio della norma era quello di salvaguardare i
lavoratori dal rischio morbigeno indotto dall’esposizione ai suddetti
agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere coloro che nello
stabilimento lavoravano, ancorché dipendenti da ditte esterne, colà
comandati, soprattutto considerando che il rischio dì esposizione è
stato ritenuto dal Legislatore particolarmente grave, dal momento che
il beneficio non è stato sottoposto né alla ricorrenza di un periodo
minimo, né di una soglia di esposizione, come invece è stato prescritto
per il beneficio concernente l’amianto.
Inoltre, vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza,
all’interno dello stabilimento, del rischio di esposizione agli agenti
chimici indicati, con conseguente obbligo di allegazione e prova, da
parte dell’interessato, oltre ai periodi di esposizione, anche delle
Ric. 2012 n. 01144 sez. ML – ud. 21-11-2013
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La disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003 recita: “I

lavorazioni a cui era addetto, così consentendo la necessaria verifica in
sede giudiziale.
Ed ancora, se la rado della disposizione era quella di sopperire alle
esigenze occupazionali conseguenti all’asserita ristrutturazione
dell’Acna, le stesse esigenze non potevano che ricorrere anche sulle

necessità di accelerare, anche nei loro confronti, la maturazione dei
requisiti utili al pensionamento.
Il ricorso va dunque respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate
nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico dell’INPS, in
applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in
Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013
Il Presidente

ditte appaltatrici esterne e sui dipendenti di queste, con conseguente

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