Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1694 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA

45, presso lo studio dell’avvocato ARGENTI CARLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREOLI PAOLO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26,

presso lo studio dell’avvocato DE FAZIO GIANLUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VERNA GIANPAOLO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2005 del GIUDICE DI PACE di PAVULLO NEL

FRIGNANO, emessa il 30/03/2005, depositata il 31/03/2005, R.G.N.

227/C/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato CARLO ARGENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. conveniva dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Pavullo (MO), C.G. al fine di sentir dichiarare la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 404,00 dovuta a titolo di compenso per l’attivita’ professionale di medico odontoiatra prestata a favore del convenuto.

Parte convenuta non si costituiva e veniva cosi’ dichiarata contumace.

Il Giudice di Pace di Pavullo accoglieva integralmente la domanda di parte attrice.

Proponeva ricorso per Cassazione C.G..

Resisteva con controricorso M.L..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia: “NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA (ERROR IN PROCEDENDO): nullita’ della notifica della citazione e della conseguente sentenza”.

Sostiene il ricorrente di non essere stato “ritualmente citato in giudizio” e che la sua mancata costituzione non e’ avvenuta per “manifesto disinteresse alla causa” ma semplicemente perche’ nei suoi confronti non e’ stato notificato alcun atto giudiziario: a suo avviso infatti l’atto di citazione e’ stato notificato senza i requisiti richiesti dalla legge e la mancanza degli stessi porta a considerarlo inesistente.

Secondo C.G., in particolare, l’atto giudiziario e’ stato notificato a mezzo posta senza tener conto di quanto disposto dagli artt. 140 e 143 c.p.c..

La notifica a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c. e’ senz’altro possibile e legittima, prosegue il ricorrente, ma nel caso in esame, il postino non ha consegnato l’atto in quanto il destinatario era “irreperibile”. A questo punto e’ stato inviato l’avviso a mezzo raccomandata – cosi’ come stabilito dalla Corte Costituzionale, ma anche questa e’ ritornata al mittente con la motivazione “irreperibile”.

Tale notificazione, secondo il ricorrente, rende la notifica dell’atto di citazione e di conseguenza tutto il processo e la sentenza che lo ha concluso, palesemente nulli e addirittura inesistenti, posto che lo stesso ricorrente risiede regolarmente nel comune ove l’agente postale lo ha invano ricercato come risulta da allegato certificato di residenza.

Il motivo e’ fondato. Il ricorrente fa leva sulla dicitura “irreperibile” per dedurre che, in presenza di tal pur erroneo presupposto, la procedura da attivare sarebbe stata quella di cui agli artt. 139 o 140 c.p.c.. Sennonche’ risulta evidente, da quanto lo stesso ricorrente esponetene la dizione “irreperibile” e’ stata impropriamente usata in luogo di “temporanea assenza” del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2). E che si tratti di una improprieta’ lessicale e’ provato dallo stesso ricorrente che afferma di essere stato sempre residente in (OMISSIS) (dove e’ stata notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio), sicche’ a fronte di tale situazione l’agente postale avrebbe dovuto soltanto mandare avviso della giacenza (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2). Cio’ e’ puntualmente avvenuto come lo stesso ricorrente riconosce. Per cui il procedimento di notificazione si e’ svolto in modo del tutto regolare (il che non puo’ essere inficiato dall’improprieta’ terminologica nella quale e’ incorso l’agente postale.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato mentre la singolarita’ della vicenda induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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