Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1694 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22124-2019 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato LOREDANA LISO ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ABATE

GIMMA 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 3174/2019 del TRIBUNALE di BARI depositata il

13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell’asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva dichiarato di essere nato e vissuto a (OMISSIS) in (OMISSIS), salvo alcuni periodi trascorsi a Tunisi; di avere una bassa scolarizzazione e di avere svolto il mestiere di operaio e poi di lavapiatti; di essere espatriato per sfuggire a una condanna di 10 anni di reclusione inflittagli a seguito di una truffa da lui perpetrata in concorso con altri, in danno di taluni creditori; di temere il carcere in caso di rimpatrio.

Con decreto n. 3174/2019, depositato in data 13.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 atteso che non erano state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Anche la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva essere accolta in quanto non erano state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto all’art. 14, lett. c). Rilevava infine, dalle fonti internazionali aggiornate che il Paese di provenienza non era caratterizzato da situazione di conflitto armato con violenza generalizzata. La domanda di protezione umanitaria doveva altresì essere rigettata in quanto nella fattispecie non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del ricorrente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione T.S. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame di fatti decisivi/violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007″, art. 14, lett. b) lamentando, tra l’altro, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale che non disponeva l’audizione del ricorrente, nonostante vi fosse la necessità di chiarire le dichiarazioni del medesimo.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura un “Vizio motivazionale: motivazione apparente/violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art. 10 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,14 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, in quanto il Tribunale ometteva di valutare compiutamente la situazione personale del ricorrente e le problematiche di un soggetto proveniente da un paese nel quale non venivano rispettati i diritti umani; laddove il rigetto della domanda di protezione umanitaria non poteva essere frutto di automatismo conseguente al rigetto delle altre fonti di protezione.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acqusizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.

3. – Va quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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