Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1694 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28741-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1600/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1600/06/2018, depositata il 20.2.2018, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tuir, che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi. La CTR ha escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato, un finanziamento operato tramite cessione del credito;

– La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi, che illustra con memoria;

– L’Agenzia delle Entrate non si è difesa restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia;

– Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della Safin sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso;

– Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto connesse e non ‘sono fondate. La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso, si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa -T.U. imposta di registro – D.P.R. n. 131 del 1986) disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia;

– La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonchè dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta;

– D’altra parte dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente;

– Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato. Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, fosse consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e più precisamente in base all’art. 37 del TUIR, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi;

– Il ricorso deve essere, pertanto rigettato e nessun provvedimento va adottato sulle spese, irripetibili, in assenza di costituzione dell’Agenzia.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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