Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16939 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. I, 20/07/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 20/07/2010), n.16939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30155/2007 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA Gianfranco, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIZZORNI PIER GIORGIO,

STURLESE RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 509/06 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

24.10.06, depositato il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Torino, con decreto del 14 novembre 2006 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore di M.T. di Euro 1.850,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del fallimento dell’impresa M.S., dichiarato dal tribunale di La Spezia l'(OMISSIS) e ancora pendente, essendo stato il credito dell’attrice ammesso al passivo nel 1990 e ritenendo ragionevole una durata di sette anni e irragionevole un ritardo di nove anni.

Per la cassazione di tale decreto l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia violato il giudicato formatosi sulla sentenza CEDU 1 marzo 2001, Venturini, emessa in relazione allo stesso fallimento;

2) abbia omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo.

2. Il motivo sub 1) è manifestamente infondato in quanto, a differenza delle sentenze della corte CEE quelle della corte di Strasburgo non hanno efficacia vincolante nell’ordinamento interno.

Il motivo sub 2) è manifestamente fondato. Infatti, sulla base dei principi affermati con sentenza delle sezioni unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, deve ritenersi che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell’Italia) ha individuato nell’importo compreso fra euro mille ed euro millecinquecento per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità delle fattispecie (Cass. n. 8714/2006). Per i primi tre anni di durata irragionevole può essere liquidata una somma di Euro 750,00 per anno, dovendo ritenersi che per il periodo iniziale la sofferenza della parte sia più modesta di quella provata negli anni successivi.

3. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base dello standard minimo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo successivo e, pertanto, si deve riconoscere all’istante un indennizzo complessivo pari a Euro 8.250,00.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 8.250,00 in favore del ricorrente; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 50,00 per esborsi, Euro 490,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge; compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna l’amministrazione al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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