Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16939 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 12/08/2020), n.16939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34603/2018 proposto da:

T.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Bianchi

Andrea, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via del Portoghesi n. 12 che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2035/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2035/2018 depositata il 26-04-2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da T.S., cittadina dell’Ucraina, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La richiedente riferiva di essere fuggita dall'(OMISSIS) nel 2014 a causa della guerra e della discriminazione sociale che caratterizzavano il suo Paese. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del diritto di asilo ex art. 10 Cost., avuto anche riguardo alla situazione generale dell'(OMISSIS) e della regione di provenienza della richiedente -(OMISSIS) -, descritta nella sentenza impugnata.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lamenta la mancata indicazione da parte della Corte d’Appello delle fonti internazionali da cui ha tratto le informazioni sulla situazione generale dell'(OMISSIS). Deduce inoltre la ricorrente di provenire dalla citta di (OMISSIS), che si trova nella regione di (OMISSIS), ma a sud-est, ossia a pochi chilometri dalla regione del (OMISSIS) ove sono tuttora in corso conflitti, e non nella parte ovest dell'(OMISSIS), come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. Richiama i documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti in primo grado, in base ai quali si evince la grave situazione di pericolo a cui ha fatto riferimento la ricorrente nel corso dell’audizione avanti al Tribunale.

2. Con il secondo motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio della domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La ricorrente si duole dell’omesso esame dell’esatto luogo di sua provenienza, desumibile anche dalla mappa geografica prodotta (doc.n. 7), da cui si evince che la città di provenienza della ricorrente non si trova nell’ovest dell'(OMISSIS), ma a pochi chilometri dalla città di (OMISSIS) e dal confine con la (OMISSIS) e vicina alla regione di (OMISSIS), ove è in corso un conflitto armato, come accertato con la sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo lamenta “Erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Censura la ricorrente anche la statuizione relativa al diniego della protezione umanitaria e deduce di aver documentalmente dimostrato il suo grave stato di vulnerabilità, richiamando giurisprudenza di merito e quella di questa Corte, anche in ordine alla valutazione del suo inserimento sociale e lavorativo in Italia.

4. Con il quarto motivo lamenta “Omessa motivazione in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Ad avviso della ricorrente la motivazione relativa al diniego della protezione umanitaria risulta omessa, non avendo la Corte territoriale indicato in base a quali elementi abbia tratto il proprio convincimento. Deduce pertanto che ricorre un vizio insanabile di motivazione, da solo sufficiente per pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata.

5. Con il quinto motivo lamenta “Erronea e falsa applicazione degli artt. 2, 23 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 1 e 4 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso della ricorrente, in applicazione delle norme indicate in rubrica, la ricorrente ha in ogni caso diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo e importante percorso di integrazione sociale, in base, principalmente, al regolare rapporto di lavoro a tempo determinato che ha instaurato in Italia e che ha documentato. Richiama pronunce di merito e di questa Corte, nonchè rimarca che le condizioni di lavoro in (OMISSIS) non sono minimamente comparabili a quelle assicurate nel territorio italiano.

6. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990/2018).

6.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) citato, non ha specificamente indicato le fonti di conoscenza, ma ha escluso la sussistenza di situazioni di confitto armato e violenza indiscriminata in (OMISSIS) e nella zona di provenienza della ricorrente limitandosi a fare riferimento ad “alcune accreditate fonti internazionali”, senza nulla altro precisare circa la provenienza di quell’informazione.

La Corte d’appello ha altresì omesso di verificare quale sia, in base alle risultanze di causa, la città di provenienza della ricorrente e quale sia la situazione, nell’ambito della regione di (OMISSIS), della zona in cui si trova la suddetta città. Dette circostanze, di cui la ricorrente denuncia l’omesso esame e il cui accertamento è riservato ai Giudici di merito, sono astrattamente idonee a rivestire carattere di decisività, se e nella misura in cui, come assume la ricorrente, potrà stabilirsi che la zona è vicina a quella in cui si registrino situazioni rilevanti ai sensi

dell’art. 14, lett. c) citato (regione di (OMISSIS), indicata nella sentenza impugnata come zona interessata da scontri – pag. n. 4-).

La Corte territoriale, pertanto, non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) citato, sicchè ricorrono i vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati, nei termini precisati.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento nei sensi di cui si è detto, restando assorbiti gli altri motivi in quanto concernenti il diniego della protezione “minore”, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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