Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16939 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12209/2016 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI;

– ricorrente –

contro

ARST SPA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata l’08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di A.S. volto a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con A.R.S.T. – Azienda Regionale Sarda Trasporti dal 13 luglio 2004 al 12 aprile 2005 – dichiarato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e riconosciuto il risarcimento del danno liquidato secondo le previsioni della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettava la domanda di conversione. Allo scopo, riteneva che i contratti stipulati con l’azienda appellante istituita con L.R. Sardegna n. 16 del 1974, che all’epoca dei fatti era ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali, poi trasformato in s.p.a. in virtù della L.R. Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21, art. 32 – non fossero suscettibili di essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ostandovi la previsione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, istitutiva dell’ARST come ente pubblico economico, che prevedeva l’assunzione del personal esclusivamente tramite concorso pubblico. Riconosceva quindi esclusivamente il risarcimento del danno derivante dalla perdita del posto di lavoro per non essere stato il lavoratore assunto a tempo indeterminato in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, liquidato con valutazione equitativa in n. 4 mensilità dell’ultima retribuzione, in applicazione del parametro individuato dal D.Lgs. n. 23 del 2015 per il caso di risoluzione del rapporto senza giustificato motivo oggettivo.

2. Per la cassazione della sentenza A.S. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso A.R.S.T. s.p.a..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1.1. con il primo, si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 – violazione falsa applicazione dell’art. 117 Cost. – violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3 – illegittimità costituzionale della L.R. 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3.

Il ricorrente sostiene innanzitutto che la Corte territoriale abbia male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, il cui art. 22 sarebbe norma meramente programmatica, non prevedendo in alcun modo la nullità dei contratti stipulati senza il concorso. Sostiene che una diversa interpretazione determinerebbe l’illegittimità costituzionale di tale normativa per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione debba svolgersi in armonia con la costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico sociale della Repubblica, ed inoltre con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato. Aggiunge che la disciplina dei contratti a termine e le conseguenze del loro abuso è dettata dalla L. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE.

1.2. Come secondo motivo, l’ A. deduce violazione e/o falsa applicazione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974 e L.R. n. 21 del 2005, nonchè conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001), nonchè omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso.

Osserva che contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che all’A.R.S.T. si applichi il D.Lgs. n. 368 del 2001, come presupposto dell’illegittimità del termine, e dall’altra parte abbia affermato di non poter applicare le sanzioni previste da tale norma per i contratti a termine illegittimi. Sostiene che D.Lgs. n. 368, disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati, nè si applicherebbe il D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo A.R.S.T. un ente pubblico economico.

1.3. Come terzo motivo, deduce la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno e conseguente falsa applicazione della liquidazione equitativa, vizio di motivazione e violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c..

Sostiene in via subordinata che la Corte avrebbe violato il principio di effettività del risarcimento che impedisca l’utilizzo abusivo del contratto a termine, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in applicazione della direttiva 70/99. Il riferimento per la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere quindi il D.Lgs. n. 368 del 2001, che prevede il potere di conversione del contratto del giudice, e quindi il danno quantificato nelle mensilità perdute dalla scadenza del contratto alla sentenza. Nè la Corte territoriale, con il richiamo ad una disposizione non applicabile nella specie, avrebbe considerato le norme del codice civile che fanno disciplinano i criteri di quantificazione del danno risarcibile.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati, dovendosi dare continuità ai principi già affermati da questa Corte in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella qui in esame (v. Cass. 28/02/2017 n. 5229, 02/03/2017 n. 5315, Cass. 02/03/2017 n. 5319 e Cass. 03/03/2017 n. 5456, 03/03/2017 n. 5457, 13/03/2017 n. 6413 ed altre pronunciate all’esito della medesima udienza pubblica del 20.12.2016) in cui i contratti a tempo determinato erano stato stipulati da ARST, istituita con L.R. Sardegna n. 16 del 1974, all’epoca dei fatti ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali, prima della trasformazione in s.p.a. ad opera della L.R. Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21, art. 30.

2.1. Occorre qui allora ribadire, richiamando le argomentazioni già rese nei richiamati arresti, che la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, stabilisce espressamente che, fatta eccezione per gli speciali casi contemplati dal precedente art. 22, che qui non vengono in rilievo, “il personale dell’A.R.S.T. è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”. Si tratta di una limitazione delle modalità di accesso all’impiego che appare coerente con le analoghe limitazioni già previste per i comuni, i consorzi e le rispettive aziende dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), nonchè per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133 del 2008 ed ancora, da ultimo, per le società a partecipazione pubblica dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19.

2.2. Detta previsione trova la sua ratio nel principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), che collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che trova corretta applicazione quando l’ente pubblico partecipi all’organizzazione ed al funzionamento del soggetto che figura quale datore di lavoro, che imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr. Corte Cost. n. 466 del 1993).

2.3. Proprio per ciò, tale disposizione non è nemmeno sospettabile di violare la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto, quando vi siano superiori ragioni di interesse pubblico che rendano necessario estendere i principi di buon andamento e imparzialità previsti per la pubblica amministrazione, anche la legge regionale può introdurre il meccanismo del concorso pubblico, senza esorbitare dalla potestà legislativa ad essa attribuita, non essendo volta ad introdurre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private (cfr. ancora Corte Cost. n. 29 del 2006, che, sulla scorta di tali argomenti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), che prevede che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente).

2.4. L’effetto precipuo di tale limitazione all’accesso all’impiego consiste nell’impossibilità che gli eventuali contratti a tempo determinato che siano stati illegittimamente stipulati con A.R.S.T. possano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto l’automatica trasformazione del rapporto intercorso inter partes finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (cfr. in tal senso Cass. nn. 11163 del 2008, 1308 del 2013 e, da ult., Cass. S.U. n. 4685 del 2015, in motivazione).

2.5. Va poi aggiunto che la disposizione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, sotto il profilo delle conseguenze dell’illegittimità del termine, non è stata superata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendo dettata con specifico riferimento alle peculiari caratteristiche dell’azienda in questione.

2.6. Essa non appare nemmeno suscettibile di violare l’art. 3 Cost., nella misura in cui reca logicamente in sè la norma relativa all’impossibilità di conversione dei contratti a termine illegittimamente stipulati con ARST, con ciò introducendo una difformità di trattamento rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, avendo la Corte costituzionale già precisato, con riferimento all’analoga norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, che tanto è da escludersi in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., al principio dell’accesso all’impiego mediante concorso (Corte Cost. n. 89 del 2003), da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche (nel senso anzidetto), a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. n. 363 del 2006). Ed egualmente è a dirsi rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost., avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva cit. (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).

3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente attinge la liquidazione del danno come effettuata dalla Corte territoriale, è parimenti infondato, pur dovendo la motivazione della Corte d’appello essere precisata nei termini che seguono, richiamandosi anche a tale proposito gli arresti sopra richiamati (ed in particolare Cass. 02/03/2017 n. 5315, Cass. 02/03/2017 n. 5319 e Cass. 03/03/2017 n. 5456).

3.1. Va premesso che le Sezioni Unite questa Corte, con riferimento all’analoga norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno chiarito che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016). Piuttosto, considerato che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno, che sarà normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (cfr. ancora Cass. S.U. n. 5072 del 2016, in motivazione).

3.2. Tali principi possono senz’altro estendersi alla fattispecie in rassegna, in cui la conversione non può operare in ragione della disciplina legale del rapporto dettata dalla legge regionale, che ne ha determinato un’assimilazione per i richiamati fini di interesse pubblico al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

3.3. Il motivo così come proposto non coglie dunque nel segno laddove pretende di ottenere un risarcimento ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, che assicuri l’equivalente della conversione del contratto a tempo indeterminato, laddove nessun posto di lavoro potrebbe comunque essere riconosciuto.

3.4. Deve poi aggiungersi che nel caso, come si ricava dalla sentenza della, pg. 2, si verteva in un’ipotesi di unico contratto della durata complessiva di nove mesi, e non di abusiva reiterazione di contratti a termine, sicchè neppure sussisteva la violazione del diritto dell’Unione per la quale opera – come statuito dalle richiamate S.U. sent. 5072/16 – in funzione di agevolazione dell’onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine – il risarcimento di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario” (in tal senso, per la differenza tra le due ipotesi, v. Cass. 02/12/2016 n. 24666, 17/11/2016 n. 23433), sicchè, più propriamente, il riferimento avrebbe dovuto essere ai principi di diritto comune in tema di responsabilità da inadempimento (v. Cass. 09/07/2014 n. 15714).

3.5. Segue da quanto sopra che la sentenza impugnata resiste alle censure mossele, in quanto, se è vero che il danno non può essere parametrato a quello subito da un lavoratore illegittimamente licenziato, come pur ha fatto il giudice di merito con il riferimento al sopravvenuto D.Lgs. n. 23 del 2015, è altresì vero che parte ricorrente non ha congruamente censurato la sentenza impugnata per l’inadeguatezza del risarcimento liquidato rispetto ai danni concretamente patiti e provati, in applicazione dei parametri civilistici del risarcimento da inadempimento, non avendo nemmeno ipotizzato danni ulteriori rispetto a quelli forfetariamente riconosciutile (e rispetto alla mancata conversione).

4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

5. La novità e complessità della questione, che pone alcune delle problematiche che hanno originato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte e che sono state solo di recente applicate alla fattispecie nei richiamati arresti della 4^ Sezione, determina la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, fini del raddoppio del contributo unificato dovuto per tale ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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