Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 24/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16938 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 16828-2012 proposto da:
DI BARTOLOMEO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. SCARPANTONI CARLO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI ANTONELLA,
PREDEN SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA, LUIGI
CALIULO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

(4580

Data pubblicazione: 24/07/2014

- controricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente con incarico di livello generale – Direttore della

VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati ROMEO LUCIANA, PUGLISI
LUCIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1184/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 15.12.2011, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il controricorrente (Inps) l’Avvocato Sergio Preden che si
riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila,
confermando la decisione di primo grado, riteneva improponibile la
domanda giudiziale avanzata da Di Barolomeo Raffaele per ottenere la
rivalutazione dei contributi ai sensi della legge n. 257 del 1992, art. 13,
comma 8. Il pensionato aveva chiesto il riconoscimento del beneficio
previa domanda rivolta all’INAIL al fine di ottenere da tale Istituto le
certificazioni relative alla esposizione all’amianto. Riteneva la Corte di
appello che tale domanda non potesse valere come “domanda
amministrativa” nei confronti dell’INPS, unico legittimato per legge ad
operare la rivalutazione contributiva richiesta.

Ric. 2012 n. 16828 sez. ML – ud. 12-05-2014
-2-

Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

Avverso tale sentenza Di Bartolomeo Raffaele propone ricorso,
affidato a quattro motivi. L’INPS e l’INAIL resistono con
controricorso.
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

La questione oggetto del ricorso è stata già decisa in sede di
legittimità con numerose pronunce (cfr. exp/utimis, Cass. nn. 1629 del
2012, 11400, 11399, 11094, 11093 e 11091 del 2012 e, più
recentemente, Cass. n. 27148 del 2013 e numerose altre successive).
E’ stato osservato:
– che, nel sistema assicurativo-previdenziale, la posizione assicurativa,
nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione
giuridica dotata di una sua precisa individualità e può spiegare effetti
molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento);
– che dal sistema è altresì ricavabile l’onere degli interessati di proporre
all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di
riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante
incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005);
– che del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento
amministrativo e dell’azione in giudizio diretta al riconoscimento del
beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi
dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla
legislazione in materia (Cass. ord. n. 1629 del 2012);
– che la domanda giudiziale deve essere presentata all’I.N.P.S., unico
ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; né può
fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale
domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale
dell’una rispetta all’altra; mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti,
Ric. 2012 n. 16828 sez. ML – ud. 12-05-2014
-3-

Il ricorso deve essere qualificato come manifestamente infondato.

necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta
all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova
dell’esposizione all’amianto.
Va richiamata, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema
Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e,

novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa
introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del
diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel
quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui
all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo
modificato dall’art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla
relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta
di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto
estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta
domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto
azionato finalizza il beneficio da essa previsto – consistente
nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo
della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione
all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per
le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere
determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a
consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non
già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime
assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L..
Conclusivamente, la mancanza di domanda all’I.N.P.S. conduce
inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr.
Cass. 15/1/2007, n. 732).
Ric. 2012 n. 16828 sez. ML – ud. 12-05-2014
-4-

successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29

Il ricorso va dunque respinto. Il consolidarsi solo in epoca
successiva al deposito del ricorso per cassazione della giurisprudenza di
legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione delle
spese del presente giudizio.
P. Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2014
residente

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA