Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. I, 20/07/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 20/07/2010), n.16938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21089/2007 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA

121, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Maria Teresa, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N.R.G.V.G. 53098/05, della CORTE D’APPELLO di

ROMA, del 2 0/2/06, depositato il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma, con decreto del 18 luglio 2006 ha rigettato la richiesta di condanna della Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di un’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo introdotto da C.R. con appello al Consiglio di Stato deciso il 27 dicembre 2004, avendo già ottenuto condanna ex L. n. 89 del 2001, per un periodo anteriore e residuando un periodo di cinque mesi di ulteriore ritardo.

Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. La Presidenza del consiglio dei ministri resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, la ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia rigettato la domanda;

2) abbia erroneamente liquidato le spese.

2. Il motivo sub 1) è fondato.

infatti, sulla base dei principi affermati con sentenza delle sezioni unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, deve ritenersi che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell’Italia) ha individuato nell’importo compreso fra Euro mille ed euro millecinquecento per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità delle fattispecie (Cass. n. 8714/2006). Per i primi tre anni di durata irragionevole può essere liquidata una somma di Euro 750,00 per anno, dovendo ritenersi che per il periodo iniziale la sofferenza della parte sia più modesta di quella provata negli anni successivi.

4. Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.

5. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base dello standard minimo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo successivo e, pertanto, si deve riconoscere all’istante un indennizzo complessivo pari a Euro 313,00.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, si ritiene che possano essere compensate stante la modestia dell’indennizzo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 313,00 in favore del ricorrente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA