Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. I, 15/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36289/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Fabio Francesco

Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Morgese per

procura speciale redatta su foglio allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. 2652/18 del Tribunale di Lecce, depositato il

29 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO

a) che la procura speciale allegata al ricorso non contiene la specifica certificazione da parte del difensore con essa nominato della data di rilascio in suo favore dell’incarico (richiesta espressamente dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13);

che la questione relativa all’ammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da difensore che non abbia esplicitamente certificato la data di rilascio della procura speciale per il giudizio di cassazione, di massima particolare importanza, è attualmente all’esame delle Sezioni Unite della Corte;

che è dunque opportuno rinviare la decisione sul ricorso a tempo successivo alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite su tale questione di diritto;

b) che, inoltre, nel terzo motivo di ricorso, recante censura al decreto impugnato nella parte in cui negò la sussistenza dei presupposti per la concessione al ricorrente della protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis al caso di specie), è implicata la seguente questione di diritto, di massima particolare importanza, il cui esame è stato, del pari, rimesso alle Sezioni Unite della Corte con ordinanza n. 28316 del 2020: “configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”;

che è del pari opportuno rinviare la decisione sul ricorso a tempo successivo alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite anche su tale questione di diritto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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