Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINI Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5230-2016 proposto da:

VISMARA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15 P 2 INT.5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO MARIA

GRASSELLI e RITA BOGGIANI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA PETTINACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/08/2015, R.G.N. 1007/2012.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 17 agosto 2015, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava l’opposizione proposta da Vismara S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da M.A. in relazione al credito vantato per provvigioni relative al periodo compreso tra l’ottobre 2008 ed il febbraio 2009 nonchè le domande avanzate in via riconvenzionale dalla stessa Società a carico del medesimo;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato l’inadempimento della Società preponente all’obbligo di pagare le provvigioni e di gravità tale da integrare gli estremi della giusta causa di recesso con esonero dal preavviso, generiche e tardive le contestazioni mosse dalla Società all’agente per dedotti inadempimenti e comunque non provate, infondata la domanda di restituzione di somme corrisposte all’agente per l’esecuzione del contratto stante il difetto del presupposto dato dal mancato svolgimento delle attività cui quelle somme erano relative;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Vismara S.p.A., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il M..

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748,2697 c.c. e art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla prova della sussistenza del credito azionato per le provvigioni relative al periodo ottobre 2008/febbraio 2009 che assume essere stato erroneamente fondato sul rilievo della mancata contestazione del credito da parte della Società medesima viceversa intervenuta e con riguardo a profili rilevanti quali l’inidoneità probatoria delle fatture come dell’estratto conto agente relativo all’ottobre 2008 ed altresì della prova della sua maturazione dovuta anche ai sensi della normativa Europea;

che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost., in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente censura nuovamente il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento da parte dell’agente dell’onere della prova dell’inadempimento della Società sotto il profilo dell’inidoneità probatoria dell’estratto conto affermata dalla Corte medesima nonostante la stessa riconosca in motivazione che le provvigioni ivi indicate non fossero maturate a quella data ma successivamente;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui sopra è prospettato con riguardo all’omessa pronunzia da parte della Corte territoriale in ordine alla confutazione del dato fattuale sul quale il primo giudice aveva valutato la gravità dell’inadempimento e sancito la ricorrenza della giusta causa, dato per il quale il periodo di mancato pagamento delle provvigioni sarebbe stato compreso tra il gennaio 2008 ed il gennaio 2009 ed altresì della ritenuta tardività di quanto eccepito in ordine allo svolgimento da parte del M. di compiti di coordinamento e controllo;

che, con il quarto motivo, ancora rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni già invocate con i precedenti motivi ed altresì con riferimento al vizio di motivazione, censura la statuizione della Corte territoriale relativa alla tardività delle contestazioni elevate dalla Società ricorrente a carico del M. sostenendo essere la stessa inficiata da un fraintendimento di quanto esposto dalla Società, nonchè della documentazione a discapito prodotta dall’agente;

la violazione e falsa applicazione ancora delle stesse disposizioni è nel quinto motivo dedotta con riguardo alla statuizione di rigetto delle domande restitutorie avanzate in via riconvenzionale dalla Società ricorrente partitamente confutate nella loro motivazione;

che, ai fini dell’esame dei primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, va preliminarmente precisato come il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del credito azionato dal ricorrente con riferimento alle provvigioni relative al periodo ottobre 2008/febbraio 2009 e dell’inadempimento dal quale fa discendere la ravvisabilità nella specie di una giusta causa di recesso a favore dell’agente si basi su un semplice sillogismo desunto dai dati contabili comunicati al M. dalla stessa Società con l’estratto conto dell’ottobre 2008, sillogismo per il quale sottraendo dall’importo complessivo delle provvigioni computato con riferimento agli ordini acquisiti a quella data dal M. indicato nel predetto estratto conto pari a 13.220,97, l’importo pure indicato nel predetto estratto conto come corrispondente alle provvigioni maturate alla stessa data del 31 ottobre 2008 e pagato al M. al lordo delle voci da esporre in fattura in Euro 6.931,17, risulta l’importo di Euro 6.289,80 esattamente coincidente con quello azionato dal M. in sede monitoria da ritenersi logicamente corrispondente alle provvigioni maturate successivamente al 31 ottobre 2008 e relativamente al periodo compreso tra il novembre 2008 ed il febbraio 2009 allorchè l’agente comunicava il suo recesso per giusta causa, identificata appunto nel mancato pagamento delle provvigioni relative al dicembre 2008 ed alla “coda delle provvigioni da capo gruppo maturate fino al 1 novembre 2008” (e non certo al periodo gennaio 2008/gennaio 2009, come sostiene la Società ricorrente, facendo peraltro riferimento a frasi contenute nella sentenza di primo grado);

che da qui deriva l’inammissibilità dei predetti primi tre motivi atteso che le censure ivi mosse – tutte incentrate sull’inidoneità probatoria del predetto estratto conto che, per di più, la Società ricorrente pretenderebbe di corroborare attribuendo, falsamente per quanto detto, alla Corte territoriale il travisamento di quanto da quel documento risultante, laddove afferma in calce alla riproduzione nel ricorso del documento medesimo che “La Corte dà per scontato che l’importo di Euro 13.220,97 fosse l’importo delle provvigioni maturate dall’agente nell’ottobre 2008 allorquando il dato è smentito dallo stesso documento che indica che il predetto importo non è relativo alle provvigioni maturate ma all’importo nominale della provvigione sul fatturato”, quando viceversa la Corte territoriale aveva ben presente quella distinzione correttamente derivando da quella distinzione la prova anche presuntiva della sussistenza del credito azionato per l’intervenuta successiva maturazione dell’importo residuo detratto il pagamento effettuato delle provvigioni ivi computate sugli affari acquisiti – risultano del tutto inconferenti rispetto all’ietr logico-giuridico sotteso alla statuizione sul punto;

che parimenti inammissibile risulta il quarto motivo, non avendo la Società ricorrente fatto oggetto di specifica censura il rilievo, ulteriore rispetto a quello della tardività della contestazione, contestato in questa sede, con riferimento, peraltro, ad argomentazioni, quale quella relativa all’emersione del fatto contestato a quattro anni dal suo verificarsi, rimaste prive di riscontro probatorio, svolto dalla Corte territoriale circa la genericità di quelle contestazioni, formula che ne sottende la ritenuta inconsistenza, specie se raccordata, come non manca di fare la Corte territoriale, con la singolare coincidenza temporale con la comunicazione di recesso per giusta causa fatta pervenire dall’agente;

– che non diversamente è a dirsi con riguardo al quinto motivo essendo qui sufficiente rilevare l’assoluta incongruità del vizio di violazione di legge invocato con riferimento al capo della sentenza concernete il rigetto delle pretese restitutorie della Società in relazione agli artt. 2097 c.c., emergendo piuttosto con riguardo alla censura sollevata l’intento di proporre una valutazione del materiale istruttorio differente rispetto all’apprezzamento del medesimo operato dalla Corte territoriale, all’art. 112 c.p.c., non ravvisandosi da parte della Corte territoriale alcuna omessa pronunzia o scostamento del pronunciato rispetto al chiesto, all’art. 24 Cost. non risultando nella specie in alcun modo conculcato il diritto costituzionale alla difesa;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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