Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11230-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

contro

C.L.G., elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato UBALDO LOPARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato URBANO AQUILINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9435/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 21/10/2014, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.L.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9435/33/2014, depositata in data 4/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, a titolo di plusvalenza conseguita dalla cessione, in detto anno, di un terreno, avente carattere edificatorio (riguardo al quale la contribuente si era già avvalsa, nel 2002, della facoltà di versare un’imposta sostitutiva, ai sensi del L. n. 448 del 2001, art. 7, previa perizia giurata), e determinata sulla base del valore concordato dall’Amministrazione finanziaria, in un accertamento con adesione concluso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, con la società acquirente, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3″ del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68, comma 1, art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. contestato erroneamente il potere dell’Ufficio di quantificare la plusvalenza relativa alla cessione di un immobile, facendo riferimento al valore definito ai fini dell’imposta di registro (tra l’altro, non il valore inizialmente accertato ma quello, ridotto, concordato con la parte acquirente), presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione ed il relativo valore di mercato, pratica che ha già trovato piena conferma nell’orientamento di questo giudice di legittimità.

2. La censura è infondata.

Nelle more del giudizio, è intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3, prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo none presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui 1 D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma e da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C.Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, e certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che e proprio della nonna interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come nonne interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

La sentenza impugnata risulta pertanto conforme anche al principio di diritto successivamente affermato da questa Corte, a seguito di ius superveniens.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Tenuto conto dello ius superveniens, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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