Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16938 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11651/2016 proposto da:

COMUNE SPEZZANO ALBANESE, in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHISIMAIO 29, presso lo studio dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO POMPILIO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CALDERARO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1742/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 12 febbraio 2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Castrovillari, accertata la ricorrenza dei caratteri propri della subordinazione nel rapporto intercorso tra P.M. ed il Comune di Spezzano Albanese, condannava quest’ultimo al pagamento in favore del P. della somma di Euro 122.112,15 oltre interessi e rivalutazione come per legge;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Spezzano Albanese affidato a cinque motivi cui resiste il P. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2094 c.c. – primo mezzo – e art. 116 c.p.c., nonchè art. 2126 c.c. – secondo motivo – (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che dalle risultanze istruttorie fossero emersi sufficienti elementi al fine di poter configurare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 3.5.1991 al 2004, in particolare: era stato attributo valore indiziario ad alcuni rapporti intercorsi tra il P. ed il comune dal 1980 al 1988, anni in cui il predetto aveva svolto per brevi periodi dei lavori per l’ente venendo retribuito “a giornata” nonchè a contratti d’opera prodotti dal comune e relativi allo svolgimento di compiti di nettezza e manutenzione del verde pubblico dal 1991 al 1995; non erano state adeguatamente valutate le risultanze della prova testimoniale espletata dalla quale non poteva considerarsi emerso alcun elemento comprovante un vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico del comune;

– con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL comparto Enti Locali (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del gravame riconosciuto al P. lo svolgimento di mansioni di custode con inquadramento nella categoria A, 3^ qualifica funzionale del menzionato CCNL pur nella genericità delle risultanze istruttorie sul punto e senza dar conto dell’iter logico seguito; con il quarto ed il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quarto mezzo) ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (quinto motivo) per non avere la Corte territoriale valutato i rapporti del P. con l’associazione sportiva A.S. Spezzano Albanese alla quale il comune aveva affidato la gestione dello stadio “(OMISSIS)” alla luce dei quali dovevano essere considerate le attività in cui il predetto era stato visto intento presso l’impianto sportivo;

che tutti i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto – ad onta dei richiami normativi in alcuni di essi contenuti – si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160);

che, l’impugnata sentenza ha analiticamente valutato tutte le risultanze istruttorie con una motivazione priva di contraddizioni;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA