Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16937 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. I, 15/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29404/2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto

n. 196, presso lo studio dell’avv. M. Galati, che lo rappresenta e

difende per procura a margine;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Di Catania, Questura Di

Catania;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino nigeriano destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Catania del 27.4.18, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

II GdP emetteva ordinanza di rigetto dell’opposizione sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Il predetto GdP ha rilevato che il ricorrente è stato trovato – a seguito di un controllo amministrativo – non solo sprovvisto del permesso di soggiorno ma destinatario di un precedente ordine di espulsione. Da accertamenti, infatti, è risultato che lo straniero era stato ammesso in Italia, proveniente da Vienna, attraverso lo scalo aereo di Milano Malpensa in base alla convenzione di Dublino e successivamente espulso dallo Stato italiano con decreto del Prefetto di Varese e pedissequo ordine del Questore di Varese di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Sulla base di ciò, poichè il primo ordine di espulsione era rimasto inottemperato, veniva emesso l’opposto decreto di espulsione e pedissequo decreto del Questore di Catania volto al trattenimento dello straniero per procedere ad accertamenti supplementari sulla identità e nazionalità dell’immigrato.

In riferimento all’opposizione, in primo luogo, sui dedotti vizi formali dell’atto e riferiti al difetto di attestazione di conformità e alla mancanza di valida sottoscrizione, il GdP ha rilevato che allo straniero era stato notificato l’originale dell’atto (che non necessitava di nessuna attestazione di conformità), mentre il vice prefetto che aveva sottoscritto l’atto era munito di delega.

In secondo luogo, poichè lo straniero si era continuato a trattenere irregolarmente sul suolo italiano benchè già sottoposto ad espulsione, il GdP ha rilevato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter prevede che il Prefetto è tenuto ad emettere il decreto di espulsione con carattere di automaticità senza poter procedere ad alcuna valutazione discrezionale del caso, attesa la natura obbligatoria e vincolante della disposizione che impone l’espulsione in caso di mancato ottemperanza a un precedente ordine di espulsione.

In terzo luogo, il GdP ha respinto pure la censura sul difetto di istruttoria atteso il carattere obbligatorio e vincolante del decreto di espulsione al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

In quarto luogo, neppure vi è obbligo, ad avviso del GdP, di comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento attese le ragioni di urgenza che rendono tale comunicazione incompatibile con le esigenze di rapidità nel provvedere, mentre è in sede di convalida, anche attraverso l’audizione, che l’interessato potrà esporre tutte le proprie ragioni e l’A.G.O., da parte sua, dovrà verificare l’esistenza dei presupposti che fondano l’espulsione.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione G.E. sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Catania non risulta costituita.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, per omessa istruttoria e per la perdurante pendenza del giudizio volto a chiedere la protezione internazionale che non era stato rinunciato dall’odierno ricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, art. 13, comma 2 e art. 19 comma 1, per avere il giudice di pace, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi sull’esistenza delle ragioni umanitarie dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.

In via preliminare, si rileva come il ricorrente ha inteso notificare il ricorso alla Prefettura di Catania con pec inviata all’Avvocatura dello Stato e non anche alla stessa Prefettura.

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -cui il collegio intende dare continuità- il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicchè, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. nn. 12665/19, 28552/05). Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato alla sola Avvocatura dello Stato che non si è costituita nelle precedenti fasi del giudizio. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Catania in persona.

PQM

Il collegio dispone la rinnovazione della notificazione al Prefetto di Catania presso il suo ufficio, assegnando termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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